Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 169 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza, la sopravvenuta adozione d’ufficio, da parte dell’Ente previdenziale, del provvedimento satisfattivo della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente difetto di interesse alla decisione nel merito. La circostanza va dichiarata anche quando le parti reciprocamente vi si diano atto. In caso di cessazione per fatto satisfattivo dell’Ente, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale: la condanna presuppone una valutazione di fondatezza della domanda originaria e si giustifica quando l’Ente abbia adottato il provvedimento solo dopo la diffida e nel torno di tempo tra il deposito del ricorso e la sua notifica, restando presumibile che il difensore non sia stato notiziato in tempo utile per evitare la notifica del gravame.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato con qualifica di sovrintendente, lamentava che il trattamento pensionistico fosse stato liquidato con l’aliquota prevista per il personale civile dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché con la maggiore aliquota dell’art. 54, comma 1, del medesimo T.U.. Un precedente ricorso era stato rigettato con sentenza passata in giudicato. Sopravvenuta la legge n. 234/2021, art. 1, comma 101, che ha esteso il beneficio anche al personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile, il ricorrente diffidava l’INPS al ricalcolo con decorrenza da gennaio 2022.
L’Ente riscontrava la diffida eccependo il giudicato. Il ricorrente proponeva allora nuovo ricorso, chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per la parte retributiva. Costituitosi in giudizio, l’INPS rappresentava di aver già provveduto d’ufficio alla riliquidazione, con riconoscimento del coefficiente del 2,44% e corresponsione degli arretrati dal 1° gennaio 2022 oltre interessi, e chiedeva in via principale il rigetto della domanda, in via subordinata la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha rilevato che l’INPS aveva adottato d’ufficio il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico proprio nei termini richiesti con il gravame. La pretesa azionata risultava pertanto integralmente soddisfatta in via amministrativa. Sussistevano dunque i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, circostanza della quale le parti si erano reciprocamente date atto, avendo il ricorrente aderito a tale richiesta nella memoria di replica.
Sulla regolamentazione delle spese, il Giudice ha osservato che la prima rata erogata in applicazione del provvedimento di riliquidazione, comprensiva degli arretrati, era stata corrisposta nel febbraio 2025. Tale erogazione era intervenuta dopo la diffida presentata nel novembre 2024 e nel torno di tempo compreso tra il deposito del ricorso, avvenuto il 16 gennaio 2025, e la sua notifica, effettuata il 31 marzo 2025.
Il Collegio ha poi considerato che, pur essendovi prova che il pensionato avesse avuto contezza dell’avvenuta riliquidazione quantomeno dal 14 marzo 2025, risultava presumibile, stante il breve lasso di tempo intercorso, che il legale non fosse stato notiziato di tale circostanza in tempo utile per evitare la notifica del gravame. Su questa base il Giudice ha ravvisato la soccombenza virtuale dell’Ente previdenziale.
Ne è conseguita la condanna dell’INPS alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nell’importo complessivo di € 300,00, con distrazione in favore del legale antistatario. La decisione è stata assunta con lettura in aula del dispositivo.
Nota della Redazione
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