Controllo preventivo di legittimità e clausole di immediata efficacia della convenzione (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 134 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, le clausole contrattuali che attribuiscono immediata efficacia alla convenzione prima dell’apposizione del visto sono illegittime, perché il controllo deve necessariamente precedere l’esecuzione dell’atto. Tale illegittimità non è elisa dal carattere di asserita urgenza né dal richiamo a circolari interne, atteso che le funzioni di tutela della pubblica incolumità trovano la loro fonte nella legge e restano impregiudicate anche in assenza dell’accordo. Né il decreto di approvazione né la convenzione possono omettere la clausola di salvaguardia circa l’assenza di oneri a carico del bilancio statale, dovendo esplicitare il percorso logico-giuridico che ne garantisce il rispetto.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Umbria è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto del 24 luglio 2024 con cui è stato approvato l’accordo tra la Regione Umbria e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale per l’Umbria, finalizzato alla lotta contro gli imenotteri aculeati e alla tutela della salute pubblica per l’anno 2024.

Il provvedimento è pervenuto alla Sezione il 24 luglio 2024 e acquisito al protocollo il 5 agosto 2024. La Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni ha comunicato il positivo superamento del controllo preventivo di regolarità contabile. In sede istruttoria sono stati sollevati rilievi sulla mancata clausola di subordinazione dell’esecutività all’esito dei controlli, sulla tempistica di trasmissione e sulle previsioni del contributo regionale, con successivo deferimento collegiale.

La Motivazione della Corte

Il profilo preliminare e assorbente attiene alla clausola dell’art. 2 della convenzione, che considera la stessa stipulata e dotata di validità sin dall’apposizione delle firme digitali. La Sezione interpreta la locuzione “assume validità” ai sensi dell’art. 1362, ultimo comma, cod. civ., come espressione della volontà delle parti di attribuire immediata efficacia al rapporto, in quanto dagli artt. 11 e 15 della legge n. 241/1990 discende l’applicazione dei principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti.

È richiamato il principio per cui il controllo preventivo deve necessariamente aver luogo prima che l’atto venga posto in esecuzione, principio rafforzato dalle novelle di cui alla legge n. 340/2000. Tuttavia la Sezione ritiene di doversi pronunciare nel merito perché la convenzione non ha ancora esaurito i propri effetti, essendo prevista l’attività per l’anno 2024, secondo la giurisprudenza contabile che acquisisce al controllo i decreti trasmessi tardivamente purché si tratti di contratti di durata non ancora scaduti.

L’illegittimità delle clausole non è superata dal carattere di sedicente urgenza, poiché le funzioni di tutela della pubblica incolumità restano impregiudicate e trovano fonte nelle norme di legge. Il richiamo alla circolare n. 5892 del 28 novembre 2012 è giudicato inconferente: le circolari non possono sovvertire il carattere preventivo del controllo e, anzi, l’art. 3 della stessa circolare prescrive che la stipula avvenga almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’attività. Il decreto è quindi illegittimo sotto il profilo motivazionale, per non aver argomentato il mancato rispetto dei termini indicati dai propri uffici apicali.

La Sezione rileva infine il permanere di riferimenti al d.lgs. n. 50/2016 in luogo del vigente d.lgs. n. 36/2023 e l’assenza di una clausola di salvaguardia circa il divieto di oneri a carico del bilancio statale. L’Amministrazione, pur tenuta ad espletare gli interventi anche in caso di inadeguatezza del contributo, non ha esplicitato il percorso logico-giuridico idoneo ad assicurare l’assenza di oneri ulteriori. Per tali profili assorbenti il visto è ricusato, con trasmissione della deliberazione alla Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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