Cessione crediti futuri non opponibile al fallimento se credito non sorto (Cass. civ. Sez. I n. 20477 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di crediti futuri, la natura consensuale del contratto comporta che esso si perfezioni con il solo consenso dei contraenti, ma non che dal perfezionamento consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario. Nel caso di credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza; anteriormente, il contratto, pur perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria. Ne deriva che, in caso di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile alla procedura se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l’effetto traslativo, neppure quando la cessione sia stata tempestivamente notificata o accettata ai sensi dell’art. 2914, n. 2, cod. civ.
Il Fatto
Una società cessionaria, in liquidazione, chiedeva l’ammissione tardiva al passivo di un fallimento per il diritto alla restituzione di canoni di locazione di immobili del fallito, concessi in godimento a un ente pubblico e incassati dalla curatela dopo la dichiarazione di fallimento. La domanda si fondava su una cessione di crediti operata dal fallito nel 1995, notificata al debitore ceduto, e su un successivo atto di ricognizione di debito e accordo transattivo del 1999.
La curatela eccepiva l’inammissibilità della domanda tardiva, la non opponibilità della cessione e la prescrizione del credito. Il tribunale dichiarava inammissibile la domanda per intervenuta prescrizione. La corte d’appello rigettava il gravame. La società cessionaria ricorreva allora per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La corte territoriale aveva fondato la decisione su due rationes. Con la prima, aveva ritenuto che la cessione, operata prima del fallimento per consentire il pagamento rateale dei debiti del cedente verso la banca, avesse perso efficacia per effetto della dichiarazione di fallimento, essendo venuto meno il titolo posto a base della stessa. Con la seconda, aveva ritenuto che il credito derivasse comunque da un rapporto consacrato nell’atto di ricognizione del 1999, il cui accoglimento avrebbe violato la par condicio creditorum.
Il primo motivo, che censurava la violazione degli artt. 80 e 42 l. fall. e degli artt. 1260, 1265 e 2914 cod. civ., è dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato. La ricorrente aveva sostenuto che, per l’efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento, sarebbe sufficiente la notifica o l’accettazione con atto di data certa anteriore al fallimento.
La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui, nel caso di cessione di credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto al momento in cui il credito viene ad esistenza. Prima di tale momento il contratto, pur perfetto, produce solo effetti obbligatori. Pertanto la cessione, anche se tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, cod. civ., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione il credito non era ancora sorto e non si era verificato l’effetto traslativo.
Il motivo è inoltre inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ricostruito la causa del negozio di cessione e la sua sorte in conseguenza del fallimento. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché attinge argomentazioni svolte ad abundantiam, improduttive di effetti giuridici e prive di interesse. Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono superflui: la seconda ratio non è utilmente censurata o resta assorbita. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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