Concordato in bianco, elenco creditori e inammissibilità rilevabile dopo il termine (Cass. civ. Sez. I n. 20476 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti costituisce, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., un requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva. La sua mancanza, valutata quale inadempimento agli obblighi informativi iniziali, può essere rilevata anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano e della documentazione e legittima, su richiesta del commissario giudiziale, la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda. L’accertamento della radicale carenza informativa iniziale è autonomamente sufficiente, restando la valutazione di inidoneità dell’attività preparatoria mero argomento rafforzativo. L’audizione del debitore ex art. 162, comma 2, l. fall. può ritenersi rispettata quando, inserendosi la proposta nella procedura prefallimentare, questi sia stato comunque sentito e abbia potuto svolgere le proprie difese.

Il Fatto

La società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la corte d’appello ha rigettato il reclamo contro la dichiarazione del proprio fallimento e di quello del socio accomandatario, emessa dal tribunale ad istanza di più creditori.

Il giudice del merito aveva confermato la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco avanzata nel corso del procedimento prefallimentare, per la contraddittorietà e le carenze della documentazione prodotta, tra cui l’omesso deposito dell’elenco analitico dei creditori. La ricorrente censura la decisione con tre motivi; il presidente delegato formula proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., alla quale la ricorrente si oppone.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La declaratoria non poggia sull’inidoneità dell’attività preparatoria del piano, bensì sull’accertato inadempimento agli obblighi informativi di cui all’art. 161, comma 6, l. fall., rilevante ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 162 l. fall.; la valutazione di inidoneità è argomento ad abundantiam.

Il secondo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. La carenza informativa iniziale, già concretatasi nel mancato deposito dell’elenco dei creditori, integra la fattispecie del combinato disposto dell’art. 161, comma 6, e dell’art. 173 l. fall. La doglianza sulla violazione dell’art. 15 l. fall. è smentita dalle stesse difese, che ammettono l’audizione della debitrice. La Corte richiama Cass. n. 12957/2016: l’obbligo di audizione ex art. 162, comma 2, è rispettato quando il debitore sia stato comunque sentito nella procedura prefallimentare; richiama inoltre Cass. n. 25587/2015 e Cass. n. 3324/2016, secondo cui la dichiarazione di fallimento conseguente all’inammissibilità della proposta non richiede ulteriori adempimenti procedurali.

Il terzo motivo è parimenti infondato e inammissibile. La Corte, richiamando Cass. n. 22454/2021, afferma che la mancanza dell’elenco dei creditori può essere rilevata anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano e della documentazione, conformemente a quanto previsto per il concordato “pieno” dall’art. 173, comma 3. L’omesso deposito dell’elenco completo legittima la declaratoria di inammissibilità della domanda anche se emerga solo successivamente.

Le ulteriori censure sono inammissibili per difetto di interesse, poiché la loro eventuale fondatezza non travolgerebbe una sentenza sorretta dall’accertamento dell’omesso deposito. La Corte rigetta il ricorso e, per l’opposizione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., condanna la ricorrente ex art. 96, quarto comma, c.p.c. al pagamento di una sanzione equitativamente determinata in euro 2.500,00 a favore della cassa delle ammende, con gli effetti del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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