Cessione di ramo d’azienda richiede trasferimento di beni per licenza autotrasporto (Cass. civ. Sez. III n. 4150 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di cessione di azienda o di ramo aziendale di autotrasporto di cose per conto terzi, la sola cessione della licenza non integra il trasferimento dell’azienda richiesto dall’art. 2, comma 227, della legge n. 244 del 2007. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività ha carattere personale, implicando una valutazione dell’autorità amministrativa sui requisiti soggettivi del titolare, e non è un bene suscettibile di atti di disposizione negoziale privati. Essa non può quindi essere ricompresa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l’azienda ai sensi dell’art. 2555 cod. civ.. La cessione della sola licenza, con impegno del cedente a cancellarsi dall’albo e a non riprendere l’attività, non realizza la fattispecie legale di accesso al mercato.
Il Fatto
La curatela di un fallimento conveniva in giudizio una società al fine di far accertare la nullità di un contratto di cessione di ramo d’azienda, stipulato con scrittura privata autenticata. Secondo la ricorrente nessuna azienda era stata in realtà ceduta, poiché dal contratto non risultava trasferito alcun bene idoneo all’esercizio dell’attività d’impresa. Le parti avrebbero qualificato l’accordo come cessione di ramo d’azienda al solo fine di far acquisire alla cessionaria il diritto all’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, rilevando che l’autorizzazione amministrativa, da sola, non era idonea all’esercizio dell’attività d’impresa. La Corte d’appello aveva riformato la decisione, respingendo la domanda e compensando le spese. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente il secondo motivo, ritenuto assorbente, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2, comma 227, della legge n. 244 del 2007 e degli artt. 1343, 1344 e 1345 cod. civ., contestando che nel caso di specie si fosse realizzata una cessione di ramo d’azienda.
La Corte ricostruisce la disciplina speciale, che subordina l’accesso al mercato dell’autotrasporto a ipotesi alternative: la cessione di azienda o di ramo aziendale, anche senza trasferimento di autoveicoli, la cessione dell’intero parco veicolare, oppure l’accesso diretto mediante acquisto e immatricolazione di veicoli. Nella cessione d’azienda la cedente deve cancellarsi dall’albo degli autotrasportatori.
Secondo la Corte territoriale, il contratto rispettava i requisiti di forma e la cedente si era cancellata dall’albo, mentre risultava irrilevante il mancato trasferimento di debiti, crediti, contratti di lavoro o autoveicoli. Il solo trasferimento della licenza sarebbe stato così sufficiente a integrare la cessione d’azienda.
Questo assunto è inammissibile. Non può esservi trasferimento dell’azienda per effetto del solo trasferimento della licenza, né è consentita l’identificazione tra azienda e licenza di autotrasporto. La licenza ha carattere personale, perché implica una valutazione dell’autorità amministrativa sull’esistenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, capacità finanziaria e professionale. L’autorizzazione non è un bene suscettibile di disposizione negoziale e resta estranea agli elementi costitutivi dell’azienda, di cui può semmai rappresentare un presupposto oggettivo (Cass., sez. 1, n. 2240 del 2004).
La Corte ammette che le parti di una cessione possano assumere impegni personali sulle licenze (Cass., sez. 3, n. 10992 del 1998), ma ciò non comporta che un accordo avente ad oggetto esclusivamente la licenza realizzi la cessione dell’azienda. La normativa speciale richiede il subentro nell’attività d’impresa della cedente e presuppone il trasferimento di beni, mobili o immobili, facenti parte dell’azienda, anche se non necessariamente degli autoveicoli.
Il secondo motivo è pertanto accolto, con assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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