Errore di percezione su documento inesistente è vizio revocatorio (Cass. civ. Sez. V n. 4149 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione secondo cui il giudice di appello abbia fondato la decisione su un documento mai acquisito agli atti del giudizio non integra un errore di diritto, ma un errore di percezione, deducibile con il ricorso per revocazione. Quando si assume che il giudice abbia ritenuto esistente un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti processuali, il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., bensì l’impugnazione revocatoria. Il ricorso che prospetti tale vizio è pertanto inammissibile. Il diverso esito di altro giudizio, relativo a distinto atto impositivo, non è idoneo a incidere su tale qualificazione.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato un avviso di presa in carico di un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2015, con cui l’Ufficio aveva contestato pretese erariali per tributi, sanzioni e accessori. L’atto presupposto era stato notificato, secondo la prospettazione dell’Amministrazione, nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., stante la temporanea irreperibilità del destinatario.

La società ha sostenuto che la notificazione non era andata a buon fine. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha confermato, ritenendo la notificazione validamente eseguita e il ricorso tardivo. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 8 l. n. 890 del 1982 e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che il giudice di appello avesse ritenuto perfezionata la notificazione dell’atto presupposto valorizzando un documento — l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa — in realtà mai acquisito agli atti del giudizio e mai prodotto dalla parte onerata.

La Corte ha respinto la censura sul piano della qualificazione giuridica dell’errore dedotto. Il vizio prospettato non attiene all’interpretazione o all’applicazione di norme, ma investe l’errore di percezione sulla falsa esistenza di un fatto, la cui verità sarebbe incontestabilmente esclusa dagli atti processuali. Un simile errore integra il vizio revocatorio, esperibile con il ricorso per revocazione, e non quello denunciabile in cassazione.

La Corte ha richiamato sul punto Cass., Sez. III, n. 37382 del 2022, Cass., Sez. II, n. 20113 del 2020 e Cass., Sez. V, n. 26890 del 2019, a conferma del consolidato orientamento. La ricorrente, avendo dedotto che la decisione era stata fondata su un atto non acquisito, ha prospettato un errore di fatto e non un errore di diritto: ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Né rileva il diverso esito conseguito in altro giudizio, relativo a distinto atto impositivo, trattandosi di atto differente da quello impugnato. La Corte ha inoltre osservato che quel diverso esito non deriva da un accertamento in fatto su un errore di notifica, ma dall’inottemperanza processuale della parte onerata all’onere di produrre la comunicazione di avvenuto deposito.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore della sola parte costituita, oltre al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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