Chi sceglie il giudice e perde nel merito non può poi eccepirne il difetto di giurisdizione (Cass. SU 671/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 671 del 12 gennaio 2026 (R.G.N. 14248/2020) — Primo Presidente f.f. Antonio Manna, Relatore Francesco Federici.
Il principio di diritto
“l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione”.
Il fatto
Alcuni concessionari privati — persone fisiche e una società agricola — della legittimazione all’occupazione di terre di uso civico contestavano, davanti al Tribunale di Salerno, la rivalutazione del canone di natura enfiteutica e la determinazione del capitale di affrancazione rispetto a quanto fissato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici con ordinanza del 1951. Il Tribunale determinava gli importi rivalutati per le persone fisiche e rigettava le domande della società; la Corte d’Appello di Salerno respingeva gli appelli, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione (sei motivi), con il quarto motivo i ricorrenti denunciavano il difetto di giurisdizione (art. 133, lett. b, d.lgs. n. 104/2010; art. 37 c.p.c.), sostenendo che il giudice ordinario avesse ecceduto i propri poteri modificando un elemento essenziale del provvedimento amministrativo del 1951. La Seconda Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 1001/2025, rimetteva la questione di giurisdizione alle Sezioni Unite, dando atto di precedenti non univoci.
La motivazione
Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il quarto motivo. Per indirizzo consolidato (SU n. 21260/2016 e successive), l’attore che ha incardinato la causa davanti a un giudice ed è rimasto soccombente nel merito non è legittimato a impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso prescelto, non essendo soccombente su quell’autonomo capo della decisione. La statuizione sulla giurisdizione che accompagna la decisione sul merito è infatti un “capo” autonomo, suscettibile di giudicato interno in mancanza di uno specifico motivo di gravame: di fronte a una sentenza di rigetto della domanda, rispetto al capo sulla giurisdizione l’attore va considerato vincitore, avendo il giudice riconosciuto il proprio dovere di decidere il merito, come lo stesso attore aveva chiesto rivolgendosi a quel giudice. Il principio, oggi espressamente recepito nell’art. 37 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 142/2022), si applica alle controversie anteriori in forza dell’elaborazione giurisprudenziale. Dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo, la causa è restituita alla Seconda Sezione civile per l’esame degli altri motivi.
Implicazioni pratiche
Indicazione strategica sulle eccezioni di giurisdizione: chi introduce la causa davanti a un determinato giudice non può, dopo aver perso nel merito, contestare la giurisdizione di quello stesso giudice — la scelta del foro consuma l’interesse a impugnarla. La giurisdizione è un capo autonomo della decisione: per mantenerne aperta la questione occorre averla specificamente contestata e non esserne rimasti “vincitori”. Il tema è ricorrente nelle liti sul riparto tra giudice ordinario e amministrativo (qui, i canoni e l’affrancazione su terre di uso civico). Le Sezioni Unite hanno deciso solo la questione di giurisdizione; gli altri motivi tornano alla Seconda Sezione.
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