Mantenimento del figlio maggiorenne: la madre conserva la legittimazione a riscuotere gli arretrati maturati prima della revoca (Cass. 678/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 678 del 12 gennaio 2026 (R.G.N. 25822/2024) — Presidente Laura Tricomi, Relatore Rosario Caiazzo.
Il principio di diritto
“la [madre] ha agito in virtù di legittimazione processuale e sostanziale ex lege riguardo a crediti spettanti al figlio maturati prima della revoca della fonte di tale legittimazione, a nulla rilevando che la data della domanda giudiziale (proposta con ricorso monitorio) fosse successiva”.
Il fatto
La madre otteneva dal giudice di pace di Roma un decreto ingiuntivo per € 4.199,76 a titolo di arretrati del mantenimento del figlio maturati tra luglio 2015 e dicembre 2016, in forza della sentenza di divorzio del 1998. Il padre proponeva opposizione; il giudice di pace revocava il decreto, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione della madre per la cessata coabitazione con il figlio dal febbraio 2015. Il Tribunale di Roma, in appello, riformava la decisione e condannava il padre al pagamento. Il padre ricorreva in Cassazione con otto motivi.
La motivazione
Il primo, il terzo e il quarto motivo (legittimazione della madre) sono infondati. Pur essendo cessata la coabitazione nel febbraio 2015, il titolo giudiziale è venuto meno solo con la revoca disposta dal Tribunale di Velletri con decorrenza dal gennaio 2017 (data della relativa domanda). La madre ha agito per il recupero degli arretrati in nome e per conto del figlio maggiorenne, spendendo la legittimazione originaria su un diritto maturato anteriormente alla revoca; la cessazione della coabitazione, del resto, non depone univocamente per il raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio. La Corte richiama l’orientamento sul concorso tra la legittimazione del genitore convivente e quella del figlio, da risolvere secondo i principi della solidarietà attiva (Cass. n. 17380/2020). Il giudice di pace, negando il mantenimento già dal febbraio 2015, aveva violato il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva revocato l’obbligo dal gennaio 2017 e non era stata impugnata.
Il secondo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha trascritto il contenuto dell’atto di appello della controparte (così impedendo il controllo sulla dedotta genericità ex art. 342 c.p.c.), né ha prodotto la sentenza di divorzio e l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo nei quali le eccezioni sarebbero state sollevate (Cass. n. 29495/2020; n. 3612/2022; sulle eccezioni in senso stretto, Cass. n. 19186/2016).
Implicazioni pratiche
Per il recupero degli arretrati di mantenimento del figlio maggiorenne, la legittimazione del genitore convivente si ancora al momento in cui il credito è maturato, non alla data della domanda: le mensilità maturate prima della revoca dell’obbligo possono essere riscosse da quel genitore anche dopo la fine della coabitazione e anche se la richiesta giudiziale è successiva. La revoca dell’obbligo di mantenimento opera dalla data fissata dal provvedimento (qui, gennaio 2017) e non può essere fatta retroagire da un giudice successivo; il giudicato su quella data vincola. Sul piano processuale, chi lamenta vizi in procedendo (art. 342 c.p.c., omesse pronunce) deve trascrivere e produrre gli atti rilevanti, pena l’inammissibilità. Esito: ricorso rigettato, con condanna del ricorrente alle spese (€ 1.900) e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
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