Chiusura senza osservazioni dell’esame dei rendiconti 2020-2024 di un ente locale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 387 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sui rendiconti degli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis TUEL, la Sezione regionale di controllo dispone la chiusura dell’esame senza osservazioni quando dalla complessiva situazione finanziaria dell’Ente non emergono profili di criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione ai sensi di legge. La valutazione si fonda sull’esame dei questionari, degli schemi di bilancio e degli altri allegati trasmessi alla BDAP, delle attestazioni dell’Organo di revisione e degli elementi acquisiti in istruttoria. La pronuncia di chiusura positiva non presuppone la verifica analitica di ogni singola voce di spesa, ma una valutazione complessiva degli aspetti più significativi della gestione finanziaria. L’esito favorevole è espressamente circoscritto ai limiti e ai termini indicati in parte motiva.

Il Fatto

Nell’ambito dei controlli di cui all’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 nonché dell’art. 148-bis TUEL, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di un comune, con approfondimenti istruttori sugli aspetti più significativi della gestione finanziaria dell’Ente nel periodo considerato.

I questionari sui rendiconti di gestione erano stati redatti dall’Organo di revisione dell’Ente. Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione al Collegio e il Presidente della Sezione ha disposto il deferimento in camera di consiglio per l’adozione della pronuncia prevista dalla richiamata disciplina.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ricostruito i risultati di amministrazione conseguiti negli esercizi esaminati, dando conto della loro composizione nelle distinte parti accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e disponibile. I dati provengono dalla banca dati BDAP e sono stati elaborati dalla stessa Sezione regionale di controllo.

Il Collegio ha fondato la propria valutazione su un insieme documentale composto dai questionari, dagli schemi di bilancio e dagli altri allegati inviati alla BDAP, nonché dalle attestazioni dell’Organo di revisione e dagli elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria. L’esame non è rimasto alla sola documentazione trasmessa dall’Ente, ma si è esteso agli approfondimenti istruttori sui profili più significativi della gestione.

Da questo complesso di elementi — si legge nella pronuncia — non sono emersi, per gli aspetti presi in considerazione, profili di criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione ai sensi di legge. La valutazione è dunque di tipo complessivo: il controllo non si traduce in un esame analitico di ogni singola posta, ma nella verifica degli aspetti ritenuti più rilevanti della gestione finanziaria del periodo.

Su queste basi la Sezione ha disposto la chiusura dell’esame dei rendiconti degli esercizi finanziari 2020-2024 senza osservazioni, nei limiti e termini di cui in parte motiva, e la trasmissione della pronuncia, a mezzo sistema Con.Te., all’Organo di revisione e al Sindaco, con obbligo per quest’ultimo di comunicare all’Organo consiliare i contenuti della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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