Cessazione materia del contendere e compensazione spese per tardività ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 188 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la sopravvenuta liquidazione del trattamento richiesto nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con conseguente venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti. La declaratoria non comporta automaticamente la condanna dell’amministrazione alle spese: il riconoscimento tardivo del diritto, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, non integra di per sé un comportamento particolarmente negligente o ritardatario dell’ente. La compensazione delle spese è giustificata quando il ricorrente abbia agito prima che fosse decorso il termine minimo per consentire all’amministrazione di rispondere al sollecito della domanda amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente, chiede il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza luglio 2024. Impugna il silenzio serbato dall’INPS sull’istanza presentata l’8.09.2023, nonostante il sollecito del 02.10.2024. Il ricorso è depositato il 23.10.2024.

Costituitasi in giudizio, l’amministrazione rappresenta di aver provveduto, con atto del 21.11.2024, alla liquidazione in via provvisoria della pensione con la medesima decorrenza, dando conto dell’aggiornamento del trattamento comprensivo del periodo di ricongiunzione. Chiede quindi dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse o, in subordine, la cessazione della materia del contendere. All’udienza la difesa del ricorrente aderisce alla cessazione, insistendo per il riconoscimento delle spese in ragione della tardività del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Giudice rileva che, a seguito della documentazione prodotta dall’INPS, è venuta meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto originario del processo. Nelle more del giudizio l’ente ha liquidato il trattamento pensionistico richiesto e il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione avanzata dalla controparte, sicché è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.

Aderendo alla richiesta congiunta, il Giudice ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere e, conseguentemente, l’estinzione del giudizio.

Il ricorrente ha tuttavia insistito per le spese di lite. Sul punto il Giudice osserva che, sebbene l’INPS abbia riconosciuto il diritto e i relativi arretrati solo dopo la proposizione del ricorso, non si ravvisa a carico dell’ente un comportamento particolarmente negligente o ritardatario.

Il Giudice richiama il periodo di tre mesi generalmente consentito tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza effettiva del primo rateo previdenziale, la c.d. finestra mobile di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 201/2011. Rileva soprattutto che il ricorrente ha presentato il sollecito della domanda amministrativa il 02.10.2024 e ha depositato il ricorso già il 23.10.2024, senza attendere il termine minimo di 30 giorni per consentire all’amministrazione di rispondere al sollecito: risposta intervenuta il mese successivo, con relativo accredito della pensione.

Per queste ragioni il Giudice ravvisa apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese e dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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