Cittadinanza iure sanguinis: il minore bipolide dalla nascita conserva quella italiana pur se il genitore la perde (Cass. SU 24045/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 24045/2026, pubblicata il 26 luglio 2026 (R.G.N. 8548/2024) – pubblica udienza del 14 aprile 2026, Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Alberto Pazzi. Oscuramento disposto: generalità omesse ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

Ai sensi dell’art. 7 l. n. 555/1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiana in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, e bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione. Ai sensi dell’art. 12 l. n. 555/1912, soltanto il minore che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove per la legislazione dello Stato estero possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera. La piena equiparazione della madre al padre (Corte cost. n. 87/1975 e n. 30/1983) opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui abbia avuto residenza comune.

Il fatto

Alcuni discendenti proponevano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il Tribunale di Roma e poi la Corte d’appello di Roma respingevano la domanda, ritenendo che il capostipite – pur nato cittadino italiano da madre italiana emigrata all’estero e ivi naturalizzata – avesse perso la cittadinanza italiana, ancora minore, per effetto trascinante della naturalizzazione della madre, ai sensi dell’art. 12 l. n. 555/1912. Il capostipite era pero nato in uno Stato estero che gli attribuiva la cittadinanza iure soli sin dalla nascita. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi; il ricorso, su ordinanza interlocutoria della Prima Sezione, veniva rimesso alle Sezioni Unite per chiarire il rapporto tra l’art. 7 e l’art. 12 della l. n. 555/1912 nel caso del minore bipolide dalla nascita.

La motivazione

Le Sezioni Unite accolgono il primo motivo. Il diritto allo stato di cittadino e un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile; l’art. 7 l. n. 555/1912 disciplina il caso del figlio nato all’estero e bipolide a titolo originario dalla nascita – per ius sanguinis, in ragione della cittadinanza italiana di uno dei genitori, e per ius soli, per effetto della nascita su suolo straniero -: costui conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione e perdita della cittadinanza da parte del genitore avvenuta quando egli era ancora minore e con lui residente, salvo rinunzia da maggiorenne. L’art. 12, comma 2, riguarda invece il diverso caso del minore che, avendo esclusivamente la cittadinanza italiana, ne condivide le sorti con il genitore, perdendola e acquistando quella straniera non a titolo originario ma per comunicazione (per fatti successivi alla nascita, in conseguenza della scelta del genitore: il caso di Cass. n. 9377/2011). Poiché l’art. 1 l. n. 555/1912, nel testo originario, e stato dichiarato illegittimo (Corte cost. n. 30/1983) nella parte in cui non prevedeva la cittadinanza per nascita anche del figlio di madre cittadina, l’equiparazione madre-padre si riflette con analoga portata sull’art. 7 e sulle conseguenze della perdita della cittadinanza del genitore. La sentenza impugnata, avendo attribuito effetto trascinante alla perdita di cittadinanza della madre pur essendo il figlio bipolide ab origine iure soli, si pone in contrasto con tali principi. Le Sezioni Unite precisano inoltre che la disciplina dell’art. 3-bis l. n. 91/1992, introdotto dal d.l. n. 36/2025 (conv. l. n. 74/2025), non si applica alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, regolate dalla legislazione previgente.

Esito: le Sezioni Unite accolgono il primo motivo, dichiarano assorbiti gli altri, cassano la sentenza impugnata e rinviano alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

La pronuncia delle Sezioni Unite fissa un discrimine netto, rilevante nel contenzioso sul riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis regolato dalla l. n. 555/1912. Occorre distinguere la posizione del minore bipolide dalla nascita – italiano iure sanguinis e, insieme, cittadino straniero iure soli per essere nato in uno Stato che attribuisce la cittadinanza a titolo originario – da quella del minore titolare della sola cittadinanza italiana. Nel primo caso opera l’art. 7: il minore conserva la cittadinanza italiana anche se il genitore la perde per naturalizzazione, salvo rinuncia da maggiorenne; la perdita del genitore non ha effetto trascinante. Nel secondo caso opera l’art. 12: il minore segue le sorti del genitore e può perdere la cittadinanza italiana, salvo riacquisto con dichiarazione al compimento della maggiore età (artt. 3 e 9 l. cit.). Sul piano applicativo, va verificata la legislazione dello Stato di nascita al momento della nascita del capostipite, per stabilire se la cittadinanza straniera fu acquistata iure soli a titolo originario. Va infine tenuta presente la disciplina intertemporale: le domande giudiziali proposte prima del 27 marzo 2025 restano regolate dalla legge previgente, non essendo ad esse applicabile il nuovo art. 3-bis l. n. 91/1992.

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