Sanzioni Consob per insider trading: ammessa la doppia presunzione, il diritto al silenzio non e quello penale (Cass. 11040/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 11040/2026, pubblicata il 24 aprile 2026 (R.G.N. 16183/2021) – camera di consiglio del 9 settembre 2025, Presidente Milena Falaschi, Relatore Giuseppe Fortunato.

Il principio di diritto

In tema di sanzioni Consob per insider trading secondario (art. 187-bis, comma 4, TUF), non opera il divieto di doppia presunzione: il fatto noto, accertato in via presuntiva sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, può costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto. Gli indizi vanno valutati in modo unitario – con una fase analitica di selezione e una fase sintetica di composizione – a nulla rilevando la loro diacronicita o sincronicita. La natura punitiva della sanzione non impone forme di tutela del diritto al silenzio necessariamente coincidenti con quelle del processo penale.

Il fatto

Il beneficiario economico di una società proponeva opposizione avverso una delibera Consob che gli aveva contestato la violazione della disciplina sull’insider trading. La Corte d’appello di Milano confermava la responsabilità, valorizzando una pluralita di elementi indizianti: la natura privilegiata dell’informazione resa pubblica, la sua idoneità a incidere sul prezzo delle azioni, la successione dei contatti, le dimensioni e le modalità dell’ingente acquisto di titoli e i rapporti professionali tra i soggetti coinvolti. L’interessato proponeva ricorso per cassazione con dodici motivi; resisteva la Consob.

La motivazione

Il ricorso e rigettato. Sull’impianto probatorio, la Corte ribadisce che nel sistema processuale non esiste il divieto di doppia presunzione (praesumptum de praesumpto): il fatto noto accertato in via presuntiva può fondare un’ulteriore presunzione (Cass. n. 5992/2024). Nei procedimenti per insider trading secondario gli indizi vanno valutati unitariamente, secondo una fase analitica e una sintetica, con i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 c.c. (Cass. n. 14273/2025), e il sindacato di legittimità non consente di riesaminare i fatti. Sul diritto al silenzio, la natura punitiva della sanzione non impone una tutela coincidente con quella penale: le dichiarazioni degli incolpati sono state usate solo come conferma di un quadro già esaustivo, sicché non occorre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (Corte cost. n. 84/2021). Sul trattamento sanzionatorio, a fronte di uno jus superveniens più mite (art. 6 d.lgs. n. 72/2015) il giudice deve rimodulare la sanzione nella nuova cornice edittale secondo gli ordinari criteri, non con un criterio aritmetico proporzionale (Cass. n. 4524/2021): la Corte d’appello vi si e attenuta, riconfermando la sanzione previa riconsiderazione del fatto. E infine ribadito che il giudizio di opposizione alle sanzioni Consob e circoscritto ai motivi di opposizione (art. 195 TUF), con inammissibilità delle censure nuove.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Per chi contesta una sanzione Consob per abuso di informazioni privilegiate, la decisione consolida alcuni punti fermi. La prova può fondarsi su presunzioni a catena: il divieto di doppia presunzione non esiste, purché gli indizi, valutati nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti. La natura penale della sanzione non trasferisce automaticamente nel procedimento amministrativo le garanzie del processo penale, in particolare sul diritto al silenzio, quando le ammissioni sono solo elementi di conferma. In caso di legge sopravvenuta più favorevole, la sanzione va rideterminata dentro la nuova cornice edittale con motivazione adeguata, non con una semplice proporzione aritmetica. Infine, il perimetro del giudizio resta fissato dai motivi di opposizione: le censure nuove sono inammissibili.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *