Classamento catastale da DOCFA e obbligo di motivazione dell’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 24296 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, quando l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA e gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio, l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. In tal caso l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. La diversa distribuzione degli spazi interni, senza rideterminazione dei vani, non necessita di specifica motivazione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale: il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando essa sia totalmente mancante, meramente apparente o fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva riclassato un’unità immobiliare, già presentata con DOCFA per categoria A/2 e classe 5, attribuendola alla categoria A/1 e classe 1. Il ricorso veniva respinto dalla CTR Lombardia, che confermava la legittimità del classamento.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, incentrati sulla motivazione dell’avviso, sulla violazione dell’art. 7, l. n. 212/2000 e dell’art. 3, l. n. 241/1990, sull’extrapetizione e sull’omesso esame di un fatto decisivo. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo al vizio di motivazione della decisione impugnata. Richiamando il consolidato orientamento sulla motivazione apparente, la Sezione ribadisce che il vizio ricorre solo quando il giudice, violando l’obbligo imposto dall’art. 111, sesto comma, Cost., dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, ometta di esporre le ragioni dell’iter logico seguito.
Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, convertito con l. n. 134/2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato resta limitato alla verifica del minimo costituzionale. La sentenza impugnata non presenta tale vizio, avendo i giudici di appello indicato gli elementi di fatto idonei a confermare il riclassamento effettuato dall’Agenzia.
Sul merito, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la diversa distribuzione degli spazi interni, senza rideterminazione dei vani, non richiede specifica motivazione dell’avviso. Quando invece muti la consistenza o il numero dei vani, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate. Nel caso del classamento da DOCFA, ove gli elementi di fatto del contribuente non siano disattesi e la differenza derivi da una diversa valutazione tecnica, la motivazione si soddisfa con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
La Corte ritiene manifestamente infondato il motivo sull’extrapetizione e inammissibile il quinto motivo, in presenza di una doppia conforme di merito. Il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è proponibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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