Inammissibile in Cassazione la contestazione della procedura DOCFA non sollevata in merito (Cass. civ. Sez. V n. 24294 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché proposta per la prima volta in sede di legittimità, la censura con cui l’Amministrazione finanziaria contesti l’utilizzo della procedura DOCFA da parte del contribuente, quando tale procedura sia rimasta incontestata nei gradi di merito e non sia stata oggetto di rilievo neppure nell’avviso di accertamento impugnato. La scelta della procedura di variazione catastale rientra, infatti, tra le questioni che devono essere ritualmente introdotte nel contraddittorio di merito, non potendo essere recuperate davanti al giudice di legittimità. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza impositiva ricorre solo quando il giudice ometta di esporre i motivi in fatto e in diritto o li esponga in modo solo apparente ovvero in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, restando esclusa ogni censura di contraddittorietà o insufficienza dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Liguria accoglie l’appello dei contribuenti e dichiara che l’appartamento oggetto di avviso di accertamento è classificabile nella categoria catastale A/2, classe 4, annullando l’atto impositivo.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione delle norme sul classamento catastale e sull’uso della procedura DOCFA, la violazione dell’art. 17, secondo comma, r.d.l. n. 652 del 1939 e l’errata applicazione del d.m. 2 agosto 1969 con confusione tra abitazione “signorile” e abitazione di “lusso”. I contribuenti resistono con controricorso e memoria, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso perché infondato e condanna l’Amministrazione alle spese di legittimità. Il raddoppio del contributo unificato non viene applicato, poiché le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal versamento delle imposte e tasse processuali, secondo un principio già affermato dalle Sezioni semplici n. 1778 del 2016.

Con il primo motivo la ricorrente assume che il contribuente avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 917 del 1986 e non la procedura DOCFA. Il motivo è dichiarato prioritariamente inammissibile: la procedura DOCFA risulta incontestata nei giudizi di merito e contestata quale illegittima soltanto in Cassazione, senza che neppure l’avviso di accertamento la censurasse. L’obsolescenza degli impianti tecnologici e l’eliminazione del servizio di portineria, accertate in fatto, giustificano la revisione della rendita mediante DOCFA, con modifica di categoria e classe.

Il secondo motivo, pur prospettato come violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e viene dichiarato inammissibile prima che infondato, avendo la CTR motivato in modo logico e adeguato.

Il terzo motivo è inammissibile perché attiene alla motivazione e non alla violazione di legge. La Corte richiama la giurisprudenza n. 7090 del 2022 sul vizio di motivazione meramente apparente, che ricorre solo in caso di motivazione totalmente mancante o fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La CTR, invece, non ha sovrapposto la nozione di “lusso” del d.m. 2 agosto 1969 a quella di “signorilità” rilevante per il classamento, ma ha deciso in favore dei contribuenti sulla base di plurimi parametri non confutati dall’Agenzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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