Classamento A/1 e signorilità dell’immobile: nozione mutuabile dall’opinione generale (Cass. civ. Sez. V n. 26168 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, le caratteristiche dell’abitazione signorile rilevanti per l’attribuzione della categoria A/1 non si mutuano dal d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, che definisce i diversi parametri dell’abitazione “di lusso”. Esse corrispondono alle nozioni di “signorile”, “civile” e “popolare” presenti nell’opinione generale, con caratteristiche mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia su quello oggettivo. L’apprezzamento del giudice di merito sulla correttezza del classamento è valutazione di fatto, censurabile in cassazione solo per congruità della motivazione o per omesso esame di un fatto decisivo, non per violazione di legge. La perizia estimativa di parte, ancorché asseverata con giuramento, costituisce mera allegazione difensiva, valutabile al più come indizio. La comparazione con immobili similari è essenziale solo se l’amministrazione ha motivato la rettifica su tale raffronto.

Il Fatto

Una società proprietaria di sei unità immobiliari comprese in un complesso residenziale di pregio impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’ufficio catastale provinciale, all’esito di procedura DOCFA, aveva rettificato il classamento di quattro particelle, attribuendo la categoria A/1 e la classe 1^ in luogo della categoria A/2 e della classe 4^, e rideterminato la superficie di due ulteriori particelle.

La Commissione tributaria di primo grado aveva parzialmente accolto i ricorsi, ripristinando il classamento proposto. La Commissione di secondo grado, in accoglimento dell’appello dell’ispettorato catastale, riformava la decisione, ritenendo la rettifica giustificata dalle caratteristiche oggettive degli immobili. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo preliminare, relativo alla legittimazione dell’ispettorato catastale provinciale a contraddire nel contenzioso sull’impugnazione del classamento. Tale legittimazione trova fondamento nella delega delle funzioni amministrative statali agli organi provinciali ex art. 1 del d.lgs. n. 280/2001 e nella partecipazione alla fase di reclamo ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, richiamando sul punto un precedente di legittimità.

Il primo motivo, che denunciava motivazione apparente della sentenza di appello, è infondato. La Corte ribadisce che la mancanza di motivazione rileva sia nella radicale carenza sia quando essa si dipani in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni inconciliabili o incomprensibili, e che la motivazione apparente ricorre quando il ragionamento non attinge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nella specie, la sentenza impugnata espone in modo ampio e coerente le ragioni della conferma degli atti impositivi, con riguardo a ubicazione, dimensione, consistenza, dotazione e tecnologia degli immobili.

Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata analizza le caratteristiche signorili con richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le caratteristiche della categoria A/1 non vanno mutuate dal d.m. n. 1072/1969. I termini di abitazione “signorile”, “civile” e “popolare” richiamano nozioni dell’opinione generale, mutevoli nel tempo. Il classamento va riferito a ogni singola unità immobiliare e non al fabbricato nel suo complesso. L’apprezzamento del giudice tributario, attenendo a una valutazione di fatto, è censurabile solo sul terreno della congruità della motivazione o dell’omesso esame di un fatto decisivo, non per violazione di legge.

Il terzo motivo, che lamentava la mancata considerazione della perizia estimativa di parte, è inammissibile e comunque infondato. La Corte ricorda che la perizia stragiudiziale di parte, ancorché asseverata con giuramento, è mera allegazione difensiva e non è dotata di efficacia probatoria, potendosi al più riconoscere ad essa valore di indizio. Il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni singola argomentazione delle parti. Nel caso concreto, il giudice di appello ha valorizzato la presentazione pubblicitaria sul sito della stessa ricorrente, che non integra confessione stragiudiziale ex art. 2735 cod. civ. ma assume valore indiziario, utilizzabile secondo i canoni della prova per presunzioni ex art. 2729 cod. civ.

Il quarto motivo è infondato. La comparazione con immobili similari è essenziale solo quando l’amministrazione abbia motivato la rettifica su un espresso raffronto comparativo, non quando essa si fondi sulle caratteristiche oggettive dell’immobile. In tema di classamento DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi e la discrasia derivi da una diversa valutazione tecnica. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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