Il difetto di titolarità del credito è rilevabile d’ufficio in opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 2256 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione. Le contestazioni del convenuto sulla titolarità del rapporto dedotto dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che la contumacia o la tardiva costituzione assumano valore di non contestazione. La carenza di titolarità è rilevabile d’ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa. Ne consegue che il giudice dell’opposizione allo stato passivo non può ritenersi vincolato dal giudicato endofallimentare formatosi sulla sola decisione del giudice delegato, quando la questione non sia stata oggetto di specifica impugnazione e la legittimazione del creditore emerga come contestabile dagli atti.

Il Fatto

Una banca ha presentato istanza di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società, per crediti connessi a un finanziamento concesso in pool. I commissari straordinari avevano riconosciuto solo parte del credito, escludendo dallo stato passivo la somma richiesta in relazione a una garanzia pignoratizia, sulla base dell’assunta invalidità della garanzia.

La banca ha proposto opposizione allo stato passivo, chiedendo l’ammissione in via privilegiata del credito residuo, oltre interessi. Il Tribunale ha accolto l’opposizione, richiamando un precedente di legittimità secondo cui opera il giudicato endofallimentare e il giudice dell’opposizione non può rivalutare d’ufficio la legittimazione del creditore in mancanza di specifica impugnazione. La società in amministrazione straordinaria ha impugnato il decreto per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente censura l’applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 100 cod. proc. civ. e la ritenuta impossibilità di rivalutare d’ufficio la legittimazione della banca. Il Tribunale, secondo la ricorrente, si era appiattito su un precedente relativo a caso analogo, ritenendo formatosi un giudicato endofallimentare sulla legittimazione a richiedere l’ammissione del credito.

Il motivo è accolto. La Corte richiama l’arresto delle Sezioni Unite n. 2951 del 16.02.2016, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito. Spetta all’attore allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto.

Le Sezioni Unite hanno precisato che le contestazioni del convenuto sulla titolarità del rapporto dedotto dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase, senza che la contumacia o la tardiva costituzione assumano valore di non contestazione o alterino la ripartizione degli oneri probatori. La carenza di titolarità, attiva o passiva, è rilevabile d’ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa. La Corte richiama anche Cass. Sez. 3 n. 11744 del 15.05.2018.

Su questa base la Corte ritiene superato il precedente orientamento (Cass. Sez. 6-1 n. 19960 del 06.10.2015) richiamato nel provvedimento impugnato. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle restanti doglianze, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Isernia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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