Espulsione nulla se tradotta in lingua veicolare senza prova della comprensione (Cass. civ. Sez. I n. 5921 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, e il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. L’accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio-notizie. La carenza di tale accertamento impone la cassazione dell’ordinanza con rinvio.

Il Fatto

Con ordinanza depositata il 16 maggio 2023, il Giudice di Pace di Benevento respinse l’opposizione proposta da un cittadino egiziano avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di quella città il 10 ottobre 2022.

Avverso l’ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata è rimasta tale. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 13, comma 7, t.u.i. e dell’art. 12, paragrafo 3, direttiva n. 2008/115/ce, per mancata traduzione del provvedimento nella lingua madre. Il giudice di pace aveva ritenuto sufficiente la traduzione in lingua inglese, nonostante l’assenza di una dichiarazione di preferenza o di comprensione di tale idioma.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Secondo l’orientamento condiviso dal Collegio, l’accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, che deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. 24015/2020).

Inoltre, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 5837/2022).

Nel caso di specie l’accertamento del giudice di pace è risultato carente sotto un duplice profilo. Egli non ha verificato, con riferimento agli atti o mediante apposita audizione, che lo straniero conoscesse la lingua inglese o quella italiana. Ha inoltre ritenuto sufficiente che l’amministrazione non avesse trovato un interprete della lingua madre disponibile a recarsi negli uffici in tempi brevi, senza alcun riferimento alla rarità della lingua madre dell’espellendo ovvero all’inidoneità del testo in lingua madre alla comunicazione della decisione in concreto assunta.

Tanto determina la necessità di riformulare l’apprezzamento in fatto alla luce dei citati principi di diritto. Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento degli altri. L’ordinanza è stata dunque cassata con rinvio al Giudice di Pace di Benevento, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche a regolare le spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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