Art. 61.

Art. 61.

Delocalizzazione dei registri informatici

1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente codice, secondo le ((Linee guida)), nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

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