Art. 23-quater.
(( (Riproduzioni informatiche). ))
((
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche".
))
Art. 23-quater.
(( (Riproduzioni informatiche). ))
((
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche".
))
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