Art. 38.
Trasferimenti di fondi
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo le ((Linee guida)) ((, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche')) il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.