Art. 215-ter.

Art. 215-ter.

(( (Valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo) ))

((

1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.

2. Qualora il calcolo della solvibilita' a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima societa' controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilita' di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilita' di gruppo.

3. L'ultima societa' controllante italiana puo', con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e puo' redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.

4. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima societa' controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorita' di vigilanza interessate.

))

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