Art. 274-quaterdecies.

Art. 274-quaterdecies.

(( (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) )) ((

1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalita' e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies.

2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 e' equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.

3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo)).

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