Art. 44-quater.

Art. 44-quater.

(( (Fondi propri di base) ))

((

1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:

a) l'eccedenza delle attivita' rispetto alle passivita', valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa;

b) le passivita' subordinate.

))

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