Art. 66-bis.
(( (Fondi propri) ))
((
1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonche' alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilita' dei fondi propri.
))