Art. 307.

Art. 307.

Collaborazione con la Guardia di finanza

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'((IVASS)) puo' avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'((IVASS)).

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