Art. 158.
Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Nota all'art. 158: – Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il «Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940.
Nota all'art. 158: – Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il «Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940.