Art. 134.

Art. 134.

Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree ((di cui)) all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree ((di cui)) all'articolo 142;

c) ((gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e)) sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

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