Art. 125.
Azione del pubblico ministero
L'azione di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 125.
Azione del pubblico ministero
L'azione di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
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