Art. 312.

Art. 312.

Accertamenti del tribunale

((Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando)).

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni".

Libro I — Delle persone e della famiglia