Art. 318.
Abbandono della casa del genitore
Il figlio ((, sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,)) non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la ((responsabilita' genitoriale)) ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Libro I — Delle persone e della famiglia