Art. 346.
Nomina del tutore e del protutore
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 346.
Nomina del tutore e del protutore
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
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