Art. 86.

Art. 86.

Liberta' di stato

Non puo' contrarre matrimonio chi e' vincolato da un matrimonio ((o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso)) precedente.

((258))

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AGGIORNAMENTO (258)

La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Libro I — Delle persone e della famiglia