Art. 1381.
Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
Potrebbero interessarti anche
Libro IV — Delle obbligazioni