Artt. 1987-1991 c.c. — Delle promesse unilaterali

Inquadramento sistematico del Titolo IV

Il Titolo IV del Libro IV del codice civile — collocato tra il Titolo III (Dei singoli contratti, artt. 1470–1986) e il Titolo V (Dei titoli di credito, artt. 1992–2027) — disciplina le promesse unilaterali come fonte autonoma di obbligazione distinta dal contratto. Il Titolo si compone di cinque articoli, strutturati attorno a due istituti fondamentali: il principio di tipicità delle promesse unilaterali (art. 1987 c.c.) e le tre fattispecie tipiche — la promessa di pagamento e ricognizione di debito (art. 1988 c.c.), la promessa al pubblico (artt. 1989–1990 c.c.) e la disciplina del concorso tra promissari (art. 1991 c.c.).

Posizione nel sistema delle fonti delle obbligazioni

L’art. 1173 c.c. enumera le fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito e «ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico». Le promesse unilaterali rientrano in questa terza categoria, che la dottrina ha denominato fonti atipiche o atti unilaterali. La posizione sistematica è dibattuta: parte della dottrina (Giorgi, Betti) le riconduce a un autonomo negozio unilaterale; la dottrina prevalente (Rescigno, Bianca, Gazzoni) le qualifica come atti giuridici unilaterali a contenuto patrimoniale distinti sia dal contratto sia dal fatto illecito, caratterizzati dalla manifestazione di volontà del solo promittente sufficiente — nei casi tipici — a produrre l’effetto obbligatorio senza necessità di accettazione.

La scelta del legislatore del 1942 di ancorare la vincolatività al principio di tipicità (art. 1987 c.c.) riflette la cautela verso il riconoscimento di obbligazioni senza controprestazione: in assenza di un tipo legale, la promessa unilaterale è giuridicamente irrilevante come fonte di obbligazione, pur potendo rilevare sul piano della responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) o dell’obbligazione naturale (art. 2034 c.c.).

Coordinamento con altre fonti atipiche

Il Titolo IV va letto in coordinamento con:

  • Art. 1381 c.c. (promessa del fatto del terzo): fattispecie tipica collocata nel Titolo II ma strutturalmente affine, trattata infra al § 6;

  • Art. 1333 c.c. (proposta irrevocabile diretta a persona determinata senza obbligo di accettazione): confine mobile con la promessa al pubblico;

  • Art. 2034 c.c. (obbligazione naturale): limite inferiore — la promessa atipica non produce obbligazione coercibile ma può costituire soluti retentio;

  • Artt. 1992 ss. c.c. (titoli di credito): il titolo di credito come forma cartolarizzata di promessa unilaterale — sovrapposizione parziale con l’art. 1988 c.c. per gli assegni e le cambiali.

Art. 1987 c.c. — Efficacia delle promesse unilaterali

Art. 1987 (Efficacia delle promesse unilaterali)

«La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1987 c.c. enuncia il principio di tipicità (o numerus clausus) delle promesse unilaterali: solo le fattispecie espressamente previste dalla legge producono effetti obbligatori. La norma costituisce il perno dell’intero Titolo IV e la chiave di volta per distinguere le promesse giuridicamente rilevanti da quelle che restano sul piano della cortesia, della morale o dell’obbligazione naturale.

Il principio di tipicità opera su un doppio versante:

  • Versante negativo: la promessa unilaterale atipica non vincola il promittente; il promissario non può agire in giudizio per ottenere l’adempimento;

  • Versante positivo: quando la legge prevede la fattispecie (artt. 1988, 1989–1991 c.c.; art. 1333 c.c.; artt. 1992 ss. c.c.; leggi speciali), la promessa produce obbligazione piena ed azionabile.

Analisi della norma

a) Il dibattito dottrinale sulla ratio del principio di tipicità. La scelta del legislatore è stata oggetto di critica da parte di chi (Galgano, Sacco) ritiene irrazionale il divieto di obbligarsi unilateralmente — più favorevole per il promissario, che riceve un vantaggio senza rischio — rispetto alla libertà contrattuale. La dottrina prevalente (Bianca, Breccia) difende invece il principio: esso tutela il promittente dal rischio di obbligarsi inconsapevolmente e garantisce certezza dei rapporti giuridici, evitando che dichiarazioni negoziali non accettate producano effetti vincolanti.

b) Casi ammessi dalla legge. L’espressione «casi ammessi dalla legge» comprende:

  • Le fattispecie del Titolo IV (artt. 1988–1991);

  • La promessa del fatto del terzo (art. 1381);

  • I titoli di credito (artt. 1992 ss.);

  • Le promesse unilaterali previste da leggi speciali (es. offerta al pubblico ai sensi del D.Lgs. 206/2005, art. 45 ss., Codice del consumo; strumenti finanziari).

c) Effetti della promessa atipica. La promessa unilaterale atipica:

  • Non produce obbligazione coercibile;

  • Può rilevare come obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. — il promissario che abbia adempiuto spontaneamente non può ripetere la prestazione;

  • Può fondare responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. se inserita in trattative;

  • Può costituire elemento indiziario nella ricostruzione di un rapporto contrattuale.

d) Forma. L’art. 1987 non prescrive alcuna forma particolare: la promessa unilaterale tipica è valida in qualsiasi forma, salvo che la legge non richieda la forma scritta per la fattispecie specifica (es. art. 1967 c.c. per la transazione; art. 1350 c.c. per gli atti relativi a immobili).

Coordinamento normativo

Norma Rapporto con art. 1987
Art. 1173 c.c. Fonte generale — la promessa tipica rientra negli «altri atti idonei»
Art. 1333 c.c. Proposta a persona determinata senza obbligo di accettazione — confine con promessa al pubblico
Art. 2034 c.c. Obbligazione naturale — effetto residuale della promessa atipica
Art. 1337 c.c. Responsabilità precontrattuale — rilevanza della promessa in fase di trattative
D.Lgs. 206/2005, artt. 45 ss. Offerta al pubblico nel commercio elettronico e a distanza — fattispecie speciale

Giurisprudenza

Il corpus giurisprudenziale direttamente riferito all’art. 1987 c.c. in sé è contenuto, poiché la norma è applicata quasi sempre in coordinamento con le fattispecie degli artt. 1988–1991 o con l’art. 1381 c.c. I principi enucleabili dalla giurisprudenza sono:

Principio di tipicità come limite all’autonomia privata. La Cassazione ha costantemente affermato che la promessa unilaterale atipica non produce obbligazione giuridicamente coercibile: il principio di tipicità è inderogabile dall’autonomia privata e non consente alle parti di «creare» nuovi tipi di promesse vincolanti al di fuori dei casi legali.

Distinzione da proposta contrattuale. L’art. 1987 non si applica alla proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), che è dichiarazione negoziale recettizia rivolta a persona determinata e soggetta al regime dell’accettazione: la promessa unilaterale si distingue dalla proposta perché produce effetto senza necessità di accettazione (nei casi tipici) e perché è spesso rivolta a un destinatario indeterminato.

Art. 1988 c.c. — Promessa di pagamento e ricognizione di debito

Art. 1988 (Promessa di pagamento e ricognizione di debito)

«La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1988 c.c. disciplina due istituti distinti ma accomunati dallo stesso effetto processuale — la relevatio ab onere probandi — e dall’identica struttura di astrazione meramente processuale (o relativa):

  • Promessa di pagamento: dichiarazione unilaterale con cui il promittente si impegna a pagare una somma o eseguire una prestazione a favore del promissario;

  • Ricognizione di debito: dichiarazione unilaterale ricognitiva con cui il debitore riconosce l’esistenza di un debito preesistente.

La distinzione tra le due figure è principalmente logica e temporale: la promessa di pagamento guarda al futuro (impegno a pagare), la ricognizione guarda al passato (riconoscimento di un obbligo già esistente). Entrambe condividono però lo stesso regime giuridico ex art. 1988 c.c.

Analisi della norma

a) L’astrazione processuale relativa. Il meccanismo dell’art. 1988 è quello dell’astrazione processuale (o relativa), distinta dall’astrazione sostanziale propria dei titoli di credito (artt. 1992 ss.). L’effetto non è la creazione di un’obbligazione nuova autonoma dal rapporto causale — il rapporto fondamentale continua ad esistere ed è rilevante — ma esclusivamente la modifica del regime probatorio: il promissario è dispensato dal provare il rapporto sottostante, che si presume esistente fino a prova contraria.

Il principio è cristallizzato da una giurisprudenza vastissima e consolidata. Cass. n. 31296/2023 afferma che la promessa di pagamento ha «effetto meramente processuale di inversione dell’onere della proba sul rapporto fondamentale, senza costituire fonte autonoma di obbligazione». Cass. n. 19406/2024 ribadisce i principi sull’astrazione processuale distinguendo nettamente l’effetto probatorio dall’effetto sostanziale. Cass. n. 10464/2024 precisa che l’art. 1988 c.c. comporta inversione dell’onere della prova ma non impedisce al promittente di provare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale.

b) Non costituisce fonte autonoma di obbligazione. Principio assolutamente pacifico: la promessa di pagamento e la ricognizione di debito non creano un’obbligazione nuova distinta da quella sottostante. Cass. n. 5441/2025 (Sez. Lavoro) afferma che la ricognizione di debito «non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma sposta sul promittente l’onere di provare l’inesistenza del rapporto fondamentale». Cass. n. 1252/2026 ribadisce che la dichiarazione dell’agente qualificata come ricognizione di debito produce solo effetto processuale. Cass. n. 23758/2025 conferma che la ricognizione non costituisce autonoma fonte e fa riferimento al rapporto causale sottostante che il debitore può contestare.

c) Opponibilità delle eccezioni causali. Poiché il rapporto fondamentale rimane rilevante, il promittente può opporre al promissario tutte le eccezioni inerenti al rapporto sottostante: nullità, annullabilità, risoluzione, avvenuto pagamento, prescrizione. Cass. n. 32545/2023 afferma che «la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, con la conseguenza che il promittente può opporre al promissario le eccezioni relative al rapporto fondamentale». Cass. n. 1827/2022 (Sez. 6) precisa la distinzione tra eccezioni ammissibili (inerenti al rapporto fondamentale) ed eccezioni meramente processuali. Cass. n. 21336/2019 (Sez. 1) articola compiutamente il regime delle eccezioni opponibili distinguendo le eccezioni causali da quelle personali del debitore originario non opponibili al terzo cessionario.

d) La «promessa titolata». Si definisce «promessa titolata» la promessa di pagamento nella quale il promittente indica la causa del proprio impegno (es.: «prometto di pagare la somma X a titolo di prezzo della compravendita del 1° gennaio 2024»). Cass. n. 20180/2017 (Sez. 1) ha chiarito che in caso di promessa titolata l’inversione dell’onere probatorio «opera soltanto se la causa indicata risulta di per sé astrattamente idonea a giustificare il debito, residuando in capo al promissario l’onere di provare la validità e la concreta esistenza di tale causa». Trib. Messina n. 751/2024 applica il principio affermando che la promessa «anche titolata produce solo l’astrazione processuale relativa, non quella sostanziale».

e) Forma della promessa. L’art. 1988 non richiede forma scritta; la promessa può essere fatta anche oralmente. Tuttavia, la prova della promessa orale incontra i limiti generali dell’art. 2725 c.c. (divieto di prova testimoniale per i contratti richiedenti forma scritta ad probationem) quando il rapporto fondamentale sia soggetto a forma scritta. Cass. n. 15235/2021 (Sez. 6) ribadisce che la mancanza di forma scritta non è causa di invalidità della promessa ma può incidere sulla sua prova.

f) Promessa di pagamento e prescrizione. La ricognizione di debito produce l’effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c., che decorre da capo dal momento della ricognizione. Cass. n. 5441/2025 affronta espressamente il rapporto tra ricognizione ex art. 1988 e interruzione della prescrizione ex art. 2944. Cass. n. 24032/2024 collega l’interruzione della prescrizione al riconoscimento tacito del debito contenuto in atti o comportamenti concludenti. Cass. n. 17451/2025 distingue la ricognizione espressa (che integra sempre gli estremi dell’art. 2944) dalla ricognizione tacita (che richiede valutazione caso per caso). Cass. n. 9370/2023 afferma che il riconoscimento tacito del debito è sufficiente ai fini dell’interruzione della prescrizione, purché sia univoco e non equivoco. Cass. n. 3303/2020 e Cass. n. 7692/2017 precisano che il pagamento parziale del debito costituisce ricognizione tacita idonea a interrompere la prescrizione ex art. 2944. Cass. n. 26013/2015 fissa il principio che il riconoscimento del debito contenuto in un atto processuale (comparsa di risposta, memoria) interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine.

g) Ricognizione di debito in forma scritta come titolo esecutivo. La ricognizione di debito per somma liquida ed esigibile — se contenuta in scrittura privata autenticata o in atto notarile — può costituire titolo esecutivo ex art. 474, n. 2, c.p.c. Cass. n. 4043/2024 (Sez. 1) chiarisce che le lettere di ricognizione di debito autenticate integrano titolo esecutivo quando l’obbligazione sia liquida ed esigibile. Cass. n. 30043/2022 (Sez. Lavoro) distingue la ricognizione di debito (titolo esecutivo quando autenticata) dalla semplice quietanza liberatoria.

Giurisprudenza di merito

La giurisprudenza di merito del 2024–2026 mostra un’applicazione costante e uniforme del principio di astrazione processuale relativa, con un filone applicativo prevalente relativo a scritture private (PEC, lettere, e-mail) qualificate come ricognizione di debito:

Trib. Milano n. 1508/2026 afferma che la promessa di pagamento determina l’astrazione processuale con inversione dell’onere probatorio, precisando i limiti di opponibilità delle eccezioni causali.

App. Brescia n. 698/2025 applica l’art. 1988 c.c. all’assegno come promessa di pagamento, affermando l’effetto di inversione dell’onere probatorio nei rapporti diretti tra traente e prenditore.

Trib. Salerno n. 1317/2025 applica espressamente l’art. 1988 c.c. affermando che promessa di pagamento e ricognizione di debito non sono fonti autonome di obbligazione.

Trib. Isernia n. 46/2025 tratta la promessa di pagamento su assegno e l’effetto di inversione dell’onere probatorio.

Trib. Foggia n. 2939/2024 chiarisce che la promessa e la ricognizione di debito producono solo astrazione meramente processuale, non sostanziale.

Trib. Oristano n. 64/2024 applica l’art. 1988 c.c. alla promessa/ricognizione di debito del 1° febbraio 2018.

Trib. Barcellona P.G. n. 416/2025 ribadisce che promessa di pagamento e ricognizione di debito non costituiscono fonti autonome di obbligazione.

Trib. Brescia n. 2090/2024 applica l’art. 1988 c.c. affermando la sola astrazione meramente processuale.

Trib. Crotone n. 475/2024 applica l’art. 1988 c.c. alle cambiali prodotte come promessa di pagamento, affermando l’inversione dell’onere probatorio.

Trib. Roma n. 3154/2024 qualifica una «nota del 17 marzo 2022» come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.

Trib. Firenze n. 3714/2024 applica l’art. 1988 c.c. a una scrittura privata di riconoscimento/debito.

Trib. Milano n. 10020/2024 applica espressamente l’art. 1988 c.c. alla scrittura privata di ricognizione/promessa di debito.

Trib. Ravenna n. 481/2024 affronta la promessa di pagamento/ricognizione di debito con i relativi effetti probatori.

App. Firenze n. 400/2025 applica espressamente l’art. 1988 c.c. qualificando una «ricognizione di debito/promessa di pagamento» del 2019.

Casistica pratica — Art. 1988 c.c.

§ A — Assegno bancario come promessa di pagamento. La giurisprudenza ha elaborato un corpus cospicuo sull’assegno bancario come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. nei rapporti diretti tra traente e prenditore.

Cass. n. 24910/2021 afferma che l’assegno bancario nei rapporti diretti tra traente e prenditore integra promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con inversione dell’onere della prova sul rapporto causale sottostante. Il principio vale anche per l’assegno privo di data.

Cass. n. 28885/2018 qualifica la consegna di un assegno privo di data e con sottoscrizione discordante come promessa di pagamento, con i conseguenti effetti processuali.

Cass. n. 24144/2018 afferma che l’assegno bancario (privo o con dati non incidenti sull’azione) può integrare promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.

Cass. n. 19051/2021 precisa che l’assegno bancario privo di data, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato promessa di pagamento con conseguente inversione dell’onere probatorio.

Cass. n. 17719/2019 (Sez. 2) afferma che l’assegno emesso come garanzia costituisce promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.

Cass. n. 4709/2017 applica l’art. 1988 c.c. agli assegni «girati in bianco», affermando l’inversione dell’onere della prova in difetto di prova contraria sull’inesistenza del rapporto.

§ B — PEC e comunicazioni elettroniche come ricognizione di debito. Filone 2024–2026 in rapida espansione: Trib. Bologna n. 517/2024 applica l’art. 1988 c.c. alla PEC del 5.4.2022 contenente ammissione del debito; Trib. Lodi n. 37/2025 afferma l’astrazione processuale della ricognizione contenuta in e-mail; Trib. Isernia n. 168/2025 afferma che la ricognizione del debito dispensa il creditore dall’onere probatorio anche se contenuta in comunicazione elettronica.

§ C — Ricognizione di debito in piani di rientro e accordi stragiudiziali. Cass. n. 1323/2026 affronta gli effetti della ricognizione/promessa di debito contenuta in un piano di rientro, distinguendone gli effetti sul termine di prescrizione; Trib. Napoli App. n. 1363/2025 afferma l’astrazione processuale della ricognizione in un accordo stragiudiziale; Trib. Treviso n. 1154/2025 qualifica la ricognizione contenuta in un piano di rientro come atto unilaterale recettizio con effetti ex art. 1988 c.c.; Trib. Torino n. 1947/2025 precisa che la ricognizione non costituisce novazione del rapporto e non esclude le eccezioni causali.

§ D — Ricognizione di debito nel rapporto di agenzia e nel lavoro. Cass. n. 1252/2026 (Sez. Lavoro) qualifica la dichiarazione dell’agente come ricognizione di debito ex art. 1988 producente solo effetto processuale; Cass. n. 17713/2016 (Sez. Lavoro) chiarisce la ripartizione dell’onere della prova nella ricognizione di debito in contesto lavorativo.

Art. 1989 c.c. — Promessa al pubblico

Art. 1989 (Promessa al pubblico)

«Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica. Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1989 c.c. disciplina la promessa al pubblico: fattispecie tipica di promessa unilaterale rivolta a destinatari indeterminati, che vincola il promittente per il solo atto di rendere pubblica la promessa — senza necessità di accettazione da parte di alcun destinatario. È la figura più rilevante del Titolo IV sul piano applicativo e quella che ha generato il corpus giurisprudenziale più articolato, anche per le sue applicazioni moderne nel diritto del lavoro e nei rapporti commerciali.

La struttura dell’art. 1989 si articola su tre elementi costitutivi:

  • Destinatario indeterminato («rivolgendosi al pubblico»): la promessa non è diretta a persona determinata ma a chiunque si trovi in una certa situazione o compia una certa azione;

  • Contenuto determinato: la promessa deve indicare la prestazione promessa e la situazione o azione che fa sorgere il diritto del promissario;

  • Pubblicità: il vincolo sorge «non appena la promessa è resa pubblica» — la pubblicazione è l’atto costitutivo dell’obbligazione.

Analisi della norma

a) Natura giuridica: atto unilaterale non recettizio. La promessa al pubblico è atto unilaterale non recettizio: produce effetto obbligatorio per il solo fatto della pubblicazione, senza necessità di comunicazione a destinatari determinati. Si distingue dalla proposta contrattuale (art. 1326 c.c.) — che è atto recettizio diretto a persona determinata — e dall’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) — che è proposta contrattuale rivolta a indeterminati destinatari e richiede accettazione.

b) Il vincolo del promittente. Il promittente è vincolato dal momento della pubblicazione indipendentemente dal fatto che alcun destinatario abbia già soddisfatto la condizione. Non è necessario che il potenziale promissario conosca la promessa al momento in cui compie l’azione o si trova nella situazione descritta: il diritto alla prestazione sorge con l’avveramento della condizione, non con la conoscenza della promessa.

c) Il termine annuale. Il comma 2 dell’art. 1989 introduce un termine estintivo di un anno dalla promessa: in assenza di un termine espresso o desumibile dalla natura o dallo scopo della promessa, il vincolo del promittente cessa se entro un anno non gli è comunicato l’avveramento della condizione. Il termine è decadenziale (non prescrizionale): decorso l’anno senza comunicazione, il vincolo si estingue automaticamente anche se la condizione si è verificata.

d) Forme di pubblicità. La legge non prescrive una forma specifica di pubblicità: è sufficiente che la promessa sia resa conoscibile al pubblico con qualsiasi mezzo (pubblicazione su giornali, affissione, trasmissione televisiva, comunicazione via internet, social media, e-mail massiva). La forma della revoca deve corrispondere alla forma della promessa o a forma equivalente (art. 1990 c.c.).

e) Concorso tra più situazioni/azioni. L’art. 1989 non regola espressamente il caso di più destinatari che soddisfino contemporaneamente la condizione: la lacuna è colmata dall’art. 1991 c.c. (trattato infra).

f) Applicazioni moderne: piani di incentivo all’esodo. La giurisprudenza ha applicato l’art. 1989 c.c. ai piani di incentivo all’esodo aziendale — comunicazioni datoriali indirizzate alla generalità dei dipendenti, con offerta di incentivi economici condizionati all’accettazione entro un termine. Cass. n. 1504/2021 (Sez. Lavoro) ha espressamente qualificato il piano di incentivo all’esodo come «offerta ai sensi dell’art. 1989 c.c.» (promessa al pubblico), affermando la piena azionabilità del credito da parte del lavoratore che abbia aderito nei termini stabiliti. La pronuncia è di rilievo sistematico: riconduce il piano aziendale alla categoria della promessa unilaterale vincolante — con effetto obbligatorio per il solo atto di pubblicazione — senza necessità di ricorrere alla figura dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (che richiederebbe accettazione contrattuale).

g) Promessa al pubblico e offerta al pubblico: distinzione. Il confine tra art. 1989 (promessa al pubblico) e art. 1336 (offerta al pubblico) è cruciale per il regime giuridico: l’offerta al pubblico ex art. 1336 è proposta contrattuale che richiede accettazione; la promessa al pubblico ex art. 1989 produce obbligazione per il solo atto di pubblicazione. Il discrimine è funzionale: l’offerta al pubblico mira alla conclusione di un contratto bilaterale; la promessa al pubblico remunera un comportamento o una situazione del destinatario senza creare un rapporto contrattuale. La distinzione diventa rilevante quando la condizione sia già stata soddisfatta al momento della promessa: in tal caso, la figura è sicuramente quella dell’art. 1989.

Coordinamento normativo

Norma Rapporto con art. 1989
Art. 1336 c.c. Offerta al pubblico — fattispecie contigua che richiede accettazione, a differenza della promessa
Art. 1990 c.c. Revoca della promessa — disciplina le condizioni e i limiti della revoca
Art. 1991 c.c. Concorso tra più promissari — regola la priorità tra più aventi diritto
Art. 1326 c.c. Proposta contrattuale — atto recettizio diretto a persona determinata, distinto dalla promessa
D.Lgs. 206/2005, artt. 45 ss. Offerta a distanza e commercio elettronico — fattispecie speciale che può interagire con art. 1989

Art. 1990 c.c. — Revoca della promessa

Art. 1990 (Revoca della promessa)

«La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è già stata compiuta.»

Inquadramento sistematico e analisi

L’art. 1990 c.c. pone il principio di irrevocabilità tendenziale della promessa al pubblico, mitigato da due eccezioni:

a) La revoca per giusta causa. La promessa è revocabile prima della scadenza del termine, ma solo per giusta causa. Il legislatore non definisce la giusta causa: la dottrina e la giurisprudenza ritengono che debba trattarsi di circostanze sopravvenute, oggettive e non imputabili al promittente, che rendano la promessa manifestamente iniqua o impossibile (sopravvenuta impossibilità della prestazione, sopravvenuta illiceità, error in corpore sulla natura della prestazione promessa).

b) Forma della revoca. La revoca deve essere resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente: se la promessa era stata diffusa via giornale, la revoca deve essere pubblicata su un giornale di analoga diffusione; se via internet, la revoca deve essere diffusa con pari visibilità. Il requisito di adeguata pubblicità tutela i destinatari che abbiano già intrapreso l’azione richiesta senza ancora aver completato la condizione.

c) Limite assoluto: condizione già verificata o azione già compiuta. Il comma 2 stabilisce un limite assoluto: la revoca non ha mai effetto se la situazione prevista si è già verificata o l’azione è già stata compiuta. Il principio opera anche se il promittente non ha ancora avuto notizia dell’avveramento della condizione: il diritto del promissario è già sorto e non può essere travolto dalla revoca.

d) Responsabilità da revoca illegittima. La revoca senza giusta causa o in forma inidonea è illegittima: il promittente risponde dei danni ex art. 1218 c.c. nei confronti dei destinatari che abbiano già intrapreso l’azione richiesta — inclusi i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dall’impossibilità di conseguire il premio.

Art. 1991 c.c. — Cooperazione di più persone

Art. 1991 (Cooperazione di più persone)

«Se l’azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.»

Inquadramento sistematico e analisi

L’art. 1991 c.c. risolve il problema del concorso tra più promissari quando la prestazione promessa è unica (come avviene tipicamente nei concorsi con unico premio): il diritto alla prestazione spetta a chi per primo ha dato notizia al promittente dell’avveramento della condizione. La comunicazione al promittente è dunque l’atto costitutivo del diritto soggettivo del singolo promissario sulla prestazione.

a) Struttura della norma. La norma si applica in due ipotesi:

  • L’azione è stata compiuta da più persone separatamente (es. più partecipanti hanno trovato l’oggetto smarrito);

  • La situazione è comune a più persone (es. più persone appartengono alla categoria beneficiaria).

b) Prestazione unica e multipla. La norma si applica quando la prestazione è unica. Se la prestazione è multipla (es. il promittente si è impegnato a premiare i primi tre classificati), ciascun avente diritto ha una posizione autonoma e il problema del concorso si risolve diversamente (ordine di arrivo, sorteggio, ecc.).

c) La comunicazione al promittente. La comunicazione deve essere effettiva: non è sufficiente la mera esecuzione dell’azione o il trovarsi nella situazione prevista. Il principio prior in tempore potior in iure si applica alla data di ricezione della comunicazione da parte del promittente.

d) Concorso tra promissari e tutela degli altri partecipanti. I promissari che abbiano compiuto l’azione ma non abbiano dato notizia per primi non acquistano il diritto alla prestazione; possono tuttavia avere diritto al rimborso delle spese sostenute in buona fede per il compimento dell’azione, nei limiti dell’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) o della responsabilità precontrattuale se il promittente ha indotto in errore sulla condizione.

La promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) nel sistema del Titolo IV

Struttura della sezione

Pur collocata sistematicamente nel Capo V (effetti del contratto), la promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. costituisce l’altra grande fattispecie tipica di promessa unilaterale del diritto civile italiano e deve essere esaminata in coordinamento con il Titolo IV.

Art. 1381 c.c.: «Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso».

Natura giuridica e distinzione dalla promessa al pubblico

La promessa del fatto del terzo è impegno di garanzia o promessa di indennizzo: il promittente non si obbliga a eseguire la prestazione del terzo (che rimane libero di rifiutarsi), ma a indennizzare il promissario se il terzo non adempie. Si distingue dalla promessa al pubblico (art. 1989) perché:

  • È inserita in un contratto bilaterale tra promittente e promissario;

  • Ha per oggetto il fatto o l’obbligazione di un terzo, non la prestazione diretta del promittente;

  • L’effetto obbligatorio è condizionale: sorge solo con il rifiuto del terzo.

Giurisprudenza di Cassazione 2017–2026

Cass. n. 22125/2026 (Sez. 3) affronta direttamente l’art. 1381 c.c. richiamandone la «struttura duale» (impegno di procurare il fatto del terzo + obbligazione di indennizzo per il caso di rifiuto) e precisando i criteri per la determinazione dell’indennizzo.

Cass. n. 19873/2023 (Sez. 3) applica l’art. 1381 c.c. qualificando la vicenda come «promessa del fatto o dell’obbligazione del terzo», con conseguente obbligazione di indennizzo a carico del promittente per il caso di rifiuto.

Cass. n. 9845/2022 (Sez. 2) chiarisce che la promessa del fatto del terzo richiede un impegno «specifico e determinato» del promittente: impegni generici o programmatici non integrano la fattispecie.

Cass. n. 12459/2025 (Sez. 1) affronta l’art. 1381 c.c. in relazione a una clausola di transazione qualificata come promessa del fatto del terzo, distinguendola dalla fideiussione ex art. 1936 c.c.

Cass. n. 5065/2024 (Sez. 1) affronta la liberazione da garanzia nella promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., ritenendo che la liberazione del terzo non estingua l’obbligazione di indennizzo del promittente.

Cass. n. 4512/2019 (Sez. 1) qualifica il rapporto come «promessa del fatto del terzo» ex art. 1381 c.c. con conseguente obbligazione di indennizzo.

Cass. n. 21237/2021 (Sez. 1) applica l’art. 1381 c.c. valutando se le obbligazioni assunte nei confronti di terzi configurino promessa del fatto altrui o garanzia autonoma.

Cass. n. 13715/2017 (Sez. 3) chiarisce che l’impegno del promittente nella promessa del fatto del terzo è di mezzi (procurare il fatto del terzo), non di risultato (garantire l’adempimento del terzo): questa distinzione — recentemente messa in discussione da alcune pronunce di merito — rimane il punto di partenza del ragionamento giurisprudenziale.

Coordinamento con la fideiussione (art. 1936 c.c.)

Il confine tra promessa del fatto del terzo (art. 1381) e fideiussione (art. 1936) è uno dei temi classici della distinzione dottrinale: la fideiussione garantisce l’adempimento dell’obbligazione del terzo (adimpleri facio); la promessa del fatto del terzo obbliga il promittente a indennizzare il promissario in caso di rifiuto del terzo. La distinzione rileva perché la fideiussione presuppone l’accessorietà (art. 1939) e il beneficio dell’escussione, mentre la promessa del fatto del terzo è obbligazione di indennizzo autonoma. Cass. n. 12459/2025 elabora i criteri distintivi in forma sistematica.

Tavola sinottica dei precedenti citati

N. Autorità Numero Anno Articolo Tema
1 Cass. Sez. 2 n. 31296 2023
2 Cass. Sez. 1 n. 19406 2024
3 Cass. Sez. 2 n. 10464 2024
4 Cass. Sez. 2 n. 32545 2023
5 Cass. Sez. 6 n. 1827 2022
6 Cass. Sez. 1 n. 21336 2019
7 Cass. Sez. 1 n. 20180 2017
8 Cass. Sez. l n. 5441 2025
9 Cass. Sez. l n. 1252 2026
10 Cass. Sez. tri n. 1323 2026
11 Cass. Sez. 2 n. 23758 2025
12 Cass. Sez. 2 n. 5249 2023
13 Cass. Sez. 1 n. 4043 2024
14 Cass. Sez. l n. 30043 2022
15 Cass. Sez. 6 n. 19707 2020
16 Cass. Sez. 3 n. 32173 2023
17 Cass. Sez. 1 n. 21239 2021
18 Cass. Sez. 2 n. 15889 2026
19 Cass. Sez. 3 n. 13322 2015
20 Cass. Sez. 6 n. 15235 2021
21 Cass. Sez. 3 n. 23662 2020
22 Cass. Sez. l n. 17713 2016
23 Cass. Sez. 3 n. 18809 2015
24 Cass. Sez. 1 n. 21336 2019
25 Cass. Sez. 3 n. 10755 2016
26 Cass. Sez. 2 n. 11546 2014
27 Cass. Sez. l n. 1504 2021
28 Cass. Sez. 2 n. 32030 2024
29 Cass. Sez. 2 n. 17451 2025
30 Cass. Sez. 3 n. 9370 2023
31 Cass. Sez. 3 n. 3303 2020
32 Cass. Sez. 3 n. 7692 2017
33 Cass. Sez. 3 n. 26013 2015
34 Cass. Sez. 1 n. 24910 2021
35 Cass. Sez. 1 n. 28885 2018
36 Cass. Sez. 1 n. 24144 2018
37 Cass. Sez. 1 n. 19051 2021
38 Cass. Sez. 2 n. 17719 2019
39 Cass. Sez. 3 n. 4709 2017
40 Cass. Sez. 3 n. 22125 2026
41 Cass. Sez. 3 n. 19873 2023
42 Cass. Sez. 2 n. 9845 2022
43 Cass. Sez. 1 n. 12459 2025
44 Cass. Sez. 1 n. 5065 2024
45 Cass. Sez. 1 n. 4512 2019
46 Cass. Sez. 1 n. 21237 2021
47 Cass. Sez. 3 n. 13715 2017
48 Trib. Milano n. 1508 2026
49 App. Brescia n. 698 2025
50 Trib. Salerno n. 1317 2025
51 Trib. Isernia n. 46 2025
52 Trib. Foggia n. 2939 2024
53 Trib. Oristano n. 64 2024
54 Trib. Barcellona P.G. n. 416 2025
55 Trib. Brescia n. 2090 2024
56 Trib. Messina n. 751 2024
57 Trib. Crotone n. 475 2024
58 Trib. Roma n. 3154 2024
59 Trib. Firenze n. 3714 2024
60 Trib. Milano n. 10020 2024
61 Trib. Ravenna n. 481 2024
62 App. Firenze n. 400 2025
63 Trib. Lodi n. 37 2025
64 Trib. Bologna n. 517 2024
65 Trib. Isernia n. 168 2025
66 App. Napoli n. 1363 2025
67 Trib. Isernia n. 26 2025
68 Trib. Sassari n. 472 2025
69 Trib. Potenza n. 1369 2024
70 Trib. Patti n. 326 2026
71 Trib. Ragusa n. 698 2026
72 Trib. Treviso n. 1154 2025
73 Trib. Torino n. 1947 2025
74 Trib. Patti n. 983 2024
75 Trib. Monza n. 52 2026
76 Trib. Reggio Emilia n. 234 2026
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