Art. 1429.

Art. 1429.

Errore essenziale

L'errore e' essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

2) quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identita' o sulle qualita' della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la ragione unica o principale del contratto.

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