Art. 1430.
Errore di calcolo
L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita', sia stato determinante del consenso.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1430.
Errore di calcolo
L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita', sia stato determinante del consenso.
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