Art. 1493.

Art. 1493.

Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non e' perita in conseguenza dei vizi.

Libro IV — Delle obbligazioni