Art. 1496.
Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1496.
Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
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