Art. 1582.
Divieto d'innovazione
Il locatore non puo' compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1582.
Divieto d'innovazione
Il locatore non puo' compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
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