Art. 1604.

Art. 1604.

Vendita della cosa locata con patto di riscatto

Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta' di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.

Libro IV — Delle obbligazioni