Art. 1626.
Incapacita' o insolvenza dell'affittuario
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
Libro IV — Delle obbligazioni