Art. 1629.
Fondi destinati al rimboschimento
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento puo' essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1629.
Fondi destinati al rimboschimento
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento puo' essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
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