Art. 1802.

Art. 1802.

Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si e' pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.

Libro IV — Delle obbligazioni