Art. 2182.
Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame e' conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
Libro V — Del lavoro
Art. 2182.
Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame e' conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
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