Art. 2339.

Art. 2339.

Responsabilita' dei promotori

((I promotori sono solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi:

1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societa';

2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformita' della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;

3) per la veridicita' delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societa'.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.))

Libro V — Del lavoro