Art. 2442.

Art. 2442.

Passaggio di riserve a capitale

((L'assemblea puo' aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi gia' possedute.

L'aumento di capitale puo' attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.))

Libro V — Del lavoro