Art. 2574.
Leggi speciali
Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonche' gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.
Libro V — Del lavoro
Art. 2574.
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Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonche' gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.
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