Art. 706.

Art. 706.

Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario

Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

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