Art. 734 c.c. Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.
Funzione della norma: l’assegno divisionale qualificato
L’art. 734 c.c. disciplina la fattispecie in cui il testatore non si limita a dettare criteri per una futura divisione, ma divide direttamente i propri beni tra gli eredi, comprendendo anche la parte non disponibile. Se la disposizione è effettivamente qualificabile come divisione testamentaria, l’attribuzione ha efficacia reale immediata all’apertura della successione e impedisce il sorgere della comunione ereditaria sui beni assegnati, in coerenza con la retroattività dell’accettazione dell’eredità e con la logica della retroattività propria della divisione (artt. 459, 757 c.c.).
La funzione sistematica della norma è consentire al de cuius di evitare la fase più conflittuale della successione — la comunione ereditaria con la successiva attività divisoria — sostituendo alla divisione giudiziale o convenzionale un apporzionamento già perfezionato nella scheda testamentaria, purché compatibile con i limiti inderogabili posti alla lesione dei diritti dei legittimari e alla preterizione di eredi istituiti (artt. 554, 735 c.c.).
Divisione fatta dal testatore, norme per la divisione e institutio ex re certa
«La divisio inter liberos, regolata dall’art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l’individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del de cuius che si produce automaticamente al momento dell’apertura della successione; ricorre, invece, la fattispecie di cui all’art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi.» (Trib. Salerno 2764/2025; Cass. 10761/2019; Cass. 15501/2011)
La divisione fatta dal testatore presuppone necessariamente la predeterminazione delle quote, a differenza dell’institutio ex re certa (art. 588, secondo comma, c.c.), che esclude tale predeterminazione: quando il testatore abbia disposto del proprio patrimonio dividendo i beni tra gli eredi in modo analitico, con precisione e attenta valutazione della loro ubicazione e consistenza, ricorre l’assegno divisorio qualificato con efficacia reale, e i beni assegnati passano immediatamente e direttamente dal testatore ai rispettivi assegnatari (Cass. 15501/2011). L’efficacia reale non è esclusa dalla necessità di compiere, dopo l’apertura della successione, operazioni meramente esecutive di un riparto già predisposto dal testatore, come la materiale individuazione dei confini di un fondo già descritto nella scheda.
La libertà del testatore nella formazione delle porzioni
Nella formazione delle porzioni, il testatore gode di ampia libertà, non essendo tenuto a rispettare particolari obblighi: può quindi derogare sia all’art. 718 c.c., che prevede il diritto dei coeredi alla materiale divisione in natura dei beni ereditari, sia all’art. 727 c.c. e al diritto all’omogeneità delle porzioni. Tali disposizioni, infatti, trovano fondamento nella partecipazione del condividente a una comunione che impedisce la sua estromissione senza consenso, presupposto che manca nella divisione testamentaria, ove non esiste una preventiva contitolarità da sciogliere.
I beni non compresi nella divisione testamentaria
Se la divisione fatta dal testatore non comprende tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, salvo che risulti una diversa volontà del testatore: il testatore può quindi predeterminare le quote astratte e attribuire concretamente le porzioni, oppure limitarsi a distribuire i beni compresi nell’asse in proporzione a quote che restano da determinare a posteriori attraverso il rapporto tra i beni assegnati e il valore dell’intero.
Il conguaglio disposto dal testatore come legato obbligatorio divisionis causa
Il testatore che proceda direttamente alla divisione dei beni ereditari può fare ricorso allo strumento del conguaglio in denaro, sia per correggere le ineguaglianze in natura delle quote, sia per assicurare loro il valore originario rispetto a squilibri sopravvenuti, sia per integrare la quota di riserva del legittimario. Tale conguaglio non può essere considerato né come assegnazione, perché non ha ad oggetto un bene ereditario, né come assegno divisionale in senso tecnico, perché non costituisce norma per una futura divisione: secondo il costante orientamento della Cassazione, è un legato obbligatorio divisionis causa, che si sostanzia in un diritto di credito nei confronti del coerede assegnatario della disponibile, acquisito dal legatario direttamente all’apertura della successione, senza bisogno di accettazione e salva la facoltà di rinuncia (Cass. 2107/1972; Cass. 5568/1981; Cass. 10306/1996; Cass. 13380/2005).
Il legittimario che, anziché conservare tale legato, voglia conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege deve assolvere l’onere della rinuncia al legato, previamente o quantomeno contestualmente alla domanda di riduzione, poiché il legato si acquista ipso iure e il suo oggetto è già entrato nel patrimonio del beneficiario al momento della morte del testatore (Cass. 13380/2005; Cass. 13785/2004). La mancanza di tale rinuncia è rilevabile d’ufficio, trattandosi di condizione dell’azione, ma può essere assolta fino al momento della decisione, anche mediante dichiarazione informale o per facta concludentia quando il legato non abbia ad oggetto beni immobili (Cass. 19646/2017; Cass. 4287/1997; Cass. 1261/1995). Non integra tale rinuncia la mera contestazione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, né la sola richiesta giudiziale della legittima, in mancanza di una dichiarazione espressa e univoca in tal senso.
Le clausole che limitano l’impugnazione alla sola quota di legittima
Il testatore può legittimamente inserire una clausola secondo cui, se un erede contesta le disposizioni testamentarie, consegue la sola quota di legittima, con conseguente perdita della parte di disponibile assegnata: tale clausola, se riferita alla quota disponibile, è valida, mentre deve considerarsi come non apposta se il divieto di impugnazione riguardasse i diritti spettanti a titolo di legittima, che restano sempre tutelabili (Cass. 1/1997; Cass. 6400/2024; Cass. 16429/2025). L’interpretazione della clausola deve muovere dal significato complessivo delle espressioni usate dal testatore, senza fermarsi al senso letterale isolato di singole parole, e privilegiando l’interpretazione che non priva di effetto le disposizioni di ultima volontà.
I criteri interpretativi della scheda testamentaria
L’interpretazione della scheda testamentaria segue i criteri dettati per i contratti, a cominciare dall’art. 1362 c.c., per accertare l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico, in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cass. 23393/2017; Cass. 15400/2024). Tra gli indici rilevanti per riconoscere un’institutio ex re certa, anziché un legato, vi è l’indicazione dei beni per categorie omogenee (tutti i mobili, tutti gli immobili), che depone in via generale per l’istituzione di erede, così come l’attribuzione di tutti i beni residui o il riferimento espresso alla quota di legittima spettante all’istituito (Cass. 6516/1986; Cass. 23393/2017; Cass. 6125/2020).
L’applicabilità della collazione alla divisione testamentaria
L’istituto della collazione è applicabile anche alla divisione testamentaria ex art. 734 c.c., distinguendo la collazione quale fenomeno successorio, volto ad aumentare la massa da dividere, dalla collazione quale operazione divisionale, in base alla quale il bene donato va restituito alla massa o alla stessa viene imputato il valore del bene, attualizzato alla data di apertura della successione: il coerede legittimario può quindi valutare se agire in collazione, per ottenere una quota maggiore, piuttosto che in riduzione.
La scelta del rimedio: nullità, riduzione o rescissione
Dalla qualificazione della clausola dipendono effetti pratici rilevanti: se la disposizione rientra nell’art. 734 c.c., non si apre, per i beni assegnati, una comunione ereditaria da sciogliere, e il rimedio non è la domanda di divisione in senso classico, ma semmai l’accertamento della portata della disposizione, la nullità della divisione testamentaria (art. 735 c.c.), la riduzione o la rescissione; se invece la disposizione rientra nell’art. 733 c.c., la comunione permane e resta praticabile il giudizio divisorio ordinario. La rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.c.) è coerente solo quando vi sia una vera divisione con quote predeterminate, come nell’art. 734 c.c., mentre risulta inconferente quando la quota debba essere ricostruita solo a posteriori, come nell’institutio ex re certa.
Per il legittimario totalmente pretermesso, la sequenza corretta delle domande è decisiva: egli non può limitarsi a dedurre la nullità della divisione, ma deve prima far accertare, mediante azione di riduzione, la lesione o la preterizione che gli consente di acquisire la qualità di erede, e solo su tale base far valere l’invalidità del riparto divisorio già predisposto dal testatore.
L’onere della prova e i limiti della consulenza tecnica
Chi deduce che la divisione testamentaria è lesiva o nulla deve allegare e provare la consistenza del relictum, l’eventuale donatum e i debiti, secondo la regola della riunione fittizia (art. 556 c.c.), perché solo così è possibile stabilire se la divisione abbia inciso sulla quota di riserva o abbia pretermesso un avente diritto. La consulenza tecnica d’ufficio non ha funzione esplorativa e non può supplire alla carenza di allegazioni sulla composizione dell’asse: essa serve a valutare dati già introdotti nel processo, non a reperire i fatti costitutivi della domanda, ed è richiesta una specifica prova dell’esistenza dei beni mobili nel patrimonio del de cuius al momento della morte, non surrogabile da allegazioni generiche.
Errori frequenti
- Confondere la divisione fatta dal testatore con le semplici norme per la futura divisione o con l’institutio ex re certa. Solo la vera divisio inter liberos produce effetti reali immediati ed esclude la comunione ereditaria.
- Ritenere che il legittimario possa agire in riduzione contro il conguaglio disposto dal testatore senza prima rinunciare al relativo legato. La rinuncia costituisce condizione dell’azione, assolvibile fino al momento della decisione.
- Ritenere nulla la clausola che limita l’impugnazione alla sola quota di legittima. Tale clausola è valida se riferita alla sola quota disponibile.
- Impostare come ordinaria divisione una vicenda che, se rientra nell’art. 734 c.c., ha già consumato la fase divisoria al momento dell’apertura della successione. Va prima verificato se la scheda contenga un vero apporzionamento dell’asse.
Cosa fare
Va qualificata con attenzione la scheda testamentaria, distinguendo divisione vera e propria, norme per la futura divisione e institutio ex re certa, applicando i criteri interpretativi dettati per i contratti.
Va verificato, per il legittimario che intenda contestare un conguaglio disposto dal testatore, l’assolvimento dell’onere di rinuncia al legato divisionis causa, previamente o contestualmente alla domanda di riduzione.
Va allegata e provata analiticamente la composizione della massa ereditaria — relictum, donatum e debiti — prima di dedurre la nullità o la lesività della divisione testamentaria.