Art. 733 c.c. Norme date dal testatore per la divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
Funzione della norma: l’assegno divisionale semplice
L’art. 733 c.c. disciplina la fattispecie in cui il testatore non divide direttamente il patrimonio ereditario, ma detta criteri vincolanti per la futura formazione delle porzioni, realizzando il cosiddetto assegno divisionale semplice: l’effetto non è traslativo immediato, perché la comunione ereditaria permane, ma conformativo della successiva divisione, che gli eredi devono eseguire nel rispetto delle direttive testamentarie, salvo il limite della corrispondenza di valore tra beni assegnandi e quote spettanti.
La funzione sistematica della norma è consentire al de cuius di incidere sulla composizione qualitativa delle porzioni senza sostituirsi integralmente all’atto divisorio, ponendosi a metà strada tra la mera istituzione di erede e la divisione fatta dal testatore (art. 734 c.c.). Il primo problema per l’operatore non è interpretativo in astratto, ma qualificatorio: dall’inquadramento della clausola come art. 733 o come art. 734 c.c. dipendono effetti radicalmente diversi sulla nascita o meno della comunione ereditaria e sulla struttura delle domande proponibili in giudizio.
Le norme date dal testatore come legati obbligatori
La giurisprudenza ha chiarito che la divisio inter liberos regolata dall’art. 734 c.c. ricorre quando il testatore intende compiere egli stesso la divisione totale o parziale dei suoi beni fra gli eredi, con effetti reali e immediati; ricorre invece l’ipotesi dell’art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione, anche legittimamente attribuendo tale facoltà a un erede, con efficacia obbligatoria per i coeredi (Cass. 10306/1996; Cass. 3675/2021). Le norme date dal testatore per formare le porzioni devono inquadrarsi nella categoria dei legati obbligatori, che impongono agli altri coeredi di lasciare che il bene, o la categoria di beni, indicati dal testatore siano inclusi nella porzione dell’onorato, anziché ripartiti tra tutti i condividenti o assegnati a sorte (Cass. 27377/2021). Agli altri eredi rimane in ogni caso il diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che loro compete (Cass. 8049/1990; Cass. 3675/2021).
Il favor testamenti nell’interpretazione del limite di valore
«L’art. 733 c.c. — il quale stabilisce che le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore — va interpretato alla luce del favor testamenti, e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l’imposizione di un conguaglio.» (Cass. 10797/2009; Trib. Cosenza 221/2025)
La facoltà di scelta delle porzioni attribuita a un erede
Il testatore può legittimamente attribuire la facoltà di formare le porzioni dei coeredi a un erede, prescindendo dalla stima dei cespiti ereditari e dalla formazione delle varie porzioni da assegnare ai condividenti, facoltà non delegabili dal testatore a un erede o legatario oltre questi limiti (Cass. 8049/1990): l’erede designato ha così la facoltà di scegliere, con effetto vincolante per i legittimari, il bene o i beni da includere nella propria quota, determinandone la composizione qualitativa (Cass. 1403/1970). Anche in questo caso, benché venga meno il diritto degli altri coeredi di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti secondo l’art. 727 c.c., permane in ogni caso il loro diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che loro compete (Cass. 3075/2021).
Errori frequenti
- Considerare vincolanti in modo assoluto le norme date dal testatore per la divisione, anche quando il valore dei beni non corrisponda alle quote. Il vincolo cede quando l’equilibrio di valore non sia raggiungibile nemmeno con un conguaglio.
- Confondere le norme date dal testatore ex art. 733 c.c. con la vera e propria divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c. Solo la seconda produce effetti reali immediati ed esclude la comunione ereditaria.
- Ritenere che l’attribuzione a un erede della facoltà di scegliere le porzioni elimini il diritto degli altri coeredi a un valore corrispondente alla propria quota. Tale diritto permane comunque.
Cosa fare
Va qualificata con precisione la clausola testamentaria, distinguendo se il testatore abbia dettato semplici regole per la futura divisione o abbia invece attribuito a un soggetto la facoltà di stima e formazione delle porzioni.
Va verificato se il valore effettivo dei beni corrisponda alle quote stabilite dal testatore, e se un eventuale squilibrio possa essere corretto mediante conguaglio, prima di contestare la vincolatività delle norme testamentarie.